Cronaca 5 Settembre 2026

Centro scommesse a Livorno resta aperto: Tar Toscana sospende lo “stop” della Questura ma via libera alla rimozione di 11 slot

Livorno 5 settembre 2026

 

slot_machine_gioco_dazzardo Il Tar Toscana ha accolto parzialmente la domanda cautelare proposta dal gestore di un centro scommesse ippiche e sportive a Livorno, contro il provvedimento di chiusura (per dieci giorni) imposto dalla Questura. Come riporta Agipronews, i giudici amministrativi hanno stabilito l’importanza di definire la vicenda nel merito, fissando l’udienza pubblica per il 23 marzo 2027. Resta però valido l’ordine di rimuovere le 11 slot machine presenti all’interno dell’esercizio.

Il Tribunale Amministrativo è intervenuto sul decreto del Questore con cui era stata disposta la sospensione per dieci giorni della licenza Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per la raccolta di scommesse ippiche e sportive. Inoltre, è stata contestualmente intimata “l’immediata rimozione di tutti gli apparecchi da intrattenimento o divertimento per il gioco lecito con vincita in denaro installati all’interno del punto di raccolta”.

Tale provvedimento era scattato a seguito di un controllo della Guardia di Finanza (del 24 giugno 2026) che aveva rilevato la presenza di 11 slot, contestando sia la violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili, sia l’autorizzazione specifica per il possesso e la gestione di apparecchi con vincita in denaro.

Nel motivare la sua decisione, il Tar Toscana ha operato una “comparazione degli interessi in gioco”. Pertanto, ha accolto la domanda cautelare limitatamente “all’ordine di sospensione della licenza per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e alla connessa imposizione dell’affissione del relativo cartello (considerato che, in caso di infondatezza del ricorso, la sospensione potrà essere scontata al termine del presente giudizio)”, di contro resta invariato “l’ordine di rimozione degli apparecchi da intrattenimento o divertimento per il gioco lecito con vincita in denaro e la diffida alla reinstallazione di tali apparecchi senza specifica autorizzazione”.

Infine, ritenendo che gli argomenti sollevati richiedano “l’approfondimento tipico della fase di merito”, il Tar Toscana ha concesso alla Questura di Livorno 45 giorni per depositare una relazione accurata su tutti gli elementi in causa. FRP/Agipro

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