Cronaca 7 Aprile 2019

La foto – Piano strutturale: opposizioni disertano l’aula, in consiglio comunale solo la maggioranza M5S

Livorno – Le ragioni delle opposizioni che hanno disertato l’aula nel documento consegnato e letto in Consiglio Comunale:

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. al Signor Sindaco

Loro S E D I

e p.c. al Sig. Prefetto di Livorno

OGGETTO : Nota convocazione straordinaria ed urgente del                  Consiglio Comunale del 7 aprile 2019.

La convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente per il giorno 7 aprile 2019 risulta illegittima sotto diversi profili.

Si ricorda anzitutto che ai sensi dell’art. 38 c. 6 del Regolamento del Consiglio Comunale (che è la norma citata dal Sindaco nella sua richiesta di convocazione del Consiglio Comunale), “Il Consiglio è convocato d’urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l’adunanza”.
Il successivo art. 42, c. 2, (norma non richiamata dal Sindaco) stabilisce poi che “Nei casi di motivata urgenza, è sufficiente che l’avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima…”.

Ebbene, la richiesta di convocazione del Consiglio formulata dal Sindaco esplicita in realtà solo i motivi “rilevanti ed indilazionabili” che renderebbero a suo parere necessaria l’adunanza in sessione straordinaria, ma non spiega le ragioni per le quali l’adunanza dovrebbe essere convocata in via d’urgenza; urgenza che, in base all’art. 42 c. 2 del Regolamento, deve essere “motivata”.

In assenza di tale motivazione, l’avviso di convocazione del Consiglio in sessione straordinaria avrebbe dovuto essere consegnato ai consiglieri almeno 3 giorni prima, come previsto dall’art. 42 c.1 del Regolamento. Vista la giurisprudenza (in analogia a quanto previsto dall’art. 416 del codice di procedura civile) tale termine non risulta rispettato, posto che l’avviso di convocazione per il 7 aprile è stato consegnato il giorno 4 aprile e nel computo del termine non deve essere conteggiato né il giorno in cui l’avvio viene recapitato né il giorno dell’adunanza.

Né potrebbe sostenersi – così come la richiesta del Sindaco tenta di fare – che la convocazione straordinaria del Consiglio Comunale per il giorno 7 aprile avrebbe la finalità di “proseguire l’ordine dei lavori previsti nella seduta del Consiglio Comunale del 4 aprile, sospeso per mancanza di numero di legale”. La seduta del 4 aprile infatti non è stata sospesa, bensì dichiarata formalmente chiusa dal Presidente del Consiglio. La seduta del 7 aprile, pertanto, non potrebbe essere considerata una “prosecuzione”, bensì una nuova seduta, che avrebbe dovuto essere convocata nel rispetto dei modi e tempi previsti nel Regolamento.

Per altro verso, si contesta che la chiusura (e non sospensione) della sessione del Consiglio Comunale del 4 aprile sia stata provocata da “un evento imprevedibile” come sostenuto dal Sindaco, posto che la mancanza del numero legale non può certo considerarsi tale.

La convocazione del Consiglio Comunale risulta illegittima anche per motivi sostanziali.

Nella richiesta del Sindaco si legge che la trattazione degli argomenti previsti nell’ordine del giorno della seduta del 4 aprile sarebbe necessaria, con motivi di urgenza, in quanto “.. risalenti ai contenuti del Piano Strutturale che introduce sostanziali vincoli urbanistici-edilizi conseguenti al recepimento del P.G.R.A. nell’ambito della pianificazione del Comune”.

Tale necessità è insussistente posto che i più rilevanti vincoli urbanistici – edilizi contenuti nel Piano Strutturale adottato dal Comune di Livorno risultano già efficaci in forza delle Misure di salvaguardia previste all’art 8 delle Norme Tecniche di Attuazione. Tali misure di salvaguardia, infatti, ai sensi dell’art. 92 della LRT n. 65/2014 “sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell’avviso di adozione dell’atto fino al momento della pubblicazione dell’avviso di approvazione dell’atto e comunque per un periodo non superiore a tre anni”.

Ebbene, l’avviso di deposito della delibera n. 160 del 26.7.2018 con cui è stato adottato il Piano Strutturale è stato pubblicato sul BURT il 22 agosto 2018. Le Misure di salvaguardia , dunque, saranno efficaci sino ad agosto 2021; termine entro il quale – qualora il Piano Strutturale non venisse approvato – perderebbero efficacia.

L’approvazione del Piano Strutturale da parte del Consiglio in sessione straordinaria ed urgente, dunque, non è giustificata sotto tale profilo.

Anche l’ulteriore motivazione della richiesta di convocazione del Consiglio risulta del tutto insussistente.

Nella richiesta si legge che “….la mancata conclusione del procedimento determinerebbe un ingiustificato esborso di risorse pubbliche dovute per incarichi professionali già espletati”.

Tale affermazione si fonda, evidentemente, sull’assunto in base al quale, qualora il Piano Strutturale non dovesse essere approvato nella seduta del 7 aprile, gli organi di governo del territorio che subentreranno a quelli oggi in carica dovrebbero procedere ad una nuova e completa istruttoria del relativo procedimento, non potendo in alcun modo utilizzare il lavoro già svolto dagli uffici e dai professionisti esterni incaricati. Si tratta di un’affermazione davvero priva di ogni giustificazione e piuttosto singolare, se si considera che la stessa proviene dal Sindaco, e dunque da un soggetto che dovrebbe essere a conoscenza della circostanza che i nuovi amministratori ben potrebbero recepire anche integralmente i contenuti e le proposte del lavoro già espletato dai professionisti esterni e proporre al Consiglio Comunale che si insedierà l’approvazione del Piano Strutturale in conformità a quello già adottato. Del resto, la stessa Giunta attualmente in carica, ai fini dell’istruttoria relativa al Piano Strutturale, ha continuato ad avvalersi degli stessi professionisti incaricati dalla precedente Amministrazione, recependo anche il lavoro dagli stessi già svolto al momento dell’insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta.

Per le ragioni sopra esposte, la convocazione del Consiglio Comunale è da considerarsi illegittima ed illecita per violazione delle norme che regolano i tempi ed i modi per la convocazione dell’Assemblea e per il corretto svolgimento dei suoi lavori, e dunque per garantire il pieno ed effettivo espletamento delle funzioni e delle prerogative riservate ai consiglieri comunali.

L’urgenza degli affari consiliari è un fatto oggettivo che non può trovare sostegno nelle difficoltà decisionali della maggioranza o in ragioni di opportunità politica per la stessa maggioranza, posto che ciò comporterebbe un illecito sviamento del potere attribuito al Sindaco ed alla maggioranza dalle finalità pubbliche per il cui perseguimento tale potere è attribuito dalla legge.

Il conculcare i diritti politici dei Consiglieri comunali rappresenta un’offesa non solo del loro mandato amministrativo ma della cittadinanza tutta, la quale ha diritto ad uno svolgimento legittimo e regolare dei lavori del massimo organo comunale, le cui deliberazioni devono essere assunte nel rispetto di tutte le regole, non ultime quelle che disciplinano le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute.
Si richiede, pertanto, che il Presidente del Consiglio Comunale, nel doveroso esercizio delle funzioni allo stesso attribuite ed a garanzia e tutela delle prerogative dell’organo consiliare, voglia esprimersi dichiarando il suo parere sulla insussistenza dei motivi rilevanti ed indilazionabili per la convocazione del consiglio stesso in sessione straordinaria, adottando i conseguenti provvedimenti.

Livorno, 07/04/2019