Comune di Livorno 22 Settembre 2017

Alluvione e Tari 2017, Le precisazioni sugli adempimenti

Dopo la ricognizione dei danni coordinata dalla Regione, saranno previsti fondi a ristoro conpensativo per chi ha subito danni, erogati in base a criteri di selezione

In riferimento alla decisione adattotata dalla Giunta Municipale del 15 settembre sulle agevolazioni Tari (Tassa dei Rifiuti)  per chi ha subito danni in occasione dell’alluvione del 10 settembre, gli uffici del settore Entrate e Amministrazione Patrimonio comunali precisano quanto segue:
“In relazione all’evento del 10/9/2017 si precisa che la normativa Tari e le relative previsioni del Regolamento Comunale per l’applicazione della stessa (delibera CC.n.81/2017, art 9 )  individuano, tra gli immobili esclusi dal pagamento del tributo, i fabbricati inagibili o inabitabili, per il periodo di mancata occupazione dell’alloggio


Pertanto per quei contribuenti per i quali sia già stata verificata l’inagibilità dell’immobile l’esclusione dalla tari opera automaticamente con decorrenza dalla seconda rata 2017 (in corso di esecuzione). Per i contribuenti occupanti immobili non inagibili ma solo  danneggiati, la legge istitutiva del tributo non prevede la possibilità di sospensione dagli obblighi di versamento del tributo.

Avendo ben presenti le difficoltà in cui comunque si trovano i contribuenti che abbiano avuto rilevanti danni dall’alluvione, l’Amministrazione, in stretto coordinamento col Commissario regionale nominato per l’evento del 10/9/2017, farà propri gli esiti  della ricognizione dei danni  che il Commissario redarrà, sulla base delle istanze allo stesso presentate.   


A completamento della fase di ricognizione, di competenza del Commissario straordinario della Regione, l’Amministrazione conta quindi di predisporre fondi a ristoro compensativo di quanto dovuto a titolo di Tari a favore di coloro che risulteranno presenti negli elenchi ricognitori del Commissario regionale ed in base a criteri di selezione che saranno individuati dalla Giunta Comunale con apposita successiva deliberazione.


Si ricorda infine che la legge prevede la non irrogazione di sanzione per il caso di ritardato od omesso versamento del tributo da parte dei contribuenti che si trovino in comprovata situazione di forza maggiore”.