Amianto killer nelle navi della Marina: i ministeri della Difesa e dell’Interno condannati a riconoscere vittima del dovere, morto per mesotelioma
Benefici amianto negati al figlio, Bonanni (ONA): “discriminazione che non tiene conto delle sofferenze degli orfani non a carico”
Firenze, 24 maggio 2023 – Amianto killer nelle navi della Marina: i ministeri della Difesa e dell’Interno condannati a riconoscere vittima del dovere, morto per mesotelioma
La Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna dei Ministeri dell’Interno e della Difesa a riconoscere vittima del dovere A.B., di Monte Argentario (Gr), morto all’età di 69 anni, per un mesotelioma pleurico dovuto all’amianto.
L’uomo, aveva svolto il servizio di leva impiegato in imbarcazioni della Marina Militare tra il 1965 e il 1967 sia in attività di manutenzione; che di conduzione, con diretta manipolazione di componenti contenenti amianto.
In particolare ha lavorato sulla motovedetta CP227, risalente agli anni ’60 dove era diffuso l’impiego di materiali contenenti amianto.
La sua attività consisteva nell’armamento di mezzi nautici, nella cura dei materiali e dei mezzi e nella manutenzione degli stessi; nello svolgimento di servizi di coperta, di comunicazione e di banchina presso la Capitaneria di Porto di La Spezia e di Civitavecchia.
La vedova, D.L., e il figlio M: si sono rivolti all’Osservatorio Nazionale Amianto e all’avvocato Ezio Bonanni, per ottenere giustizia.
In primo grado il Tribunale ha disposto il pagamento degli assegni vitalizi e della speciale elargizione alla vedova, ma i ministeri hanno presentato appello.
Nella sentenza di primo grado il giudice ha sottolineato come “l’esposizione ad amianto del Ballini sia avvenuta in occasione dello svolgimento di attività di servizio”, e soprattutto che; “l’esposizione remota ha una valenza maggiore rispetto alle esposizioni successive”.
Il militare, dopo il servizio di leva, aveva infatti lavorato per 25 anni nel cantiere navale di Porto Ercole, dove era stato sicuramente esposto all’amianto.
La Corte d’Appello ha spiegato che:
l’esposizione nel periodo del servizio militare si pone come “concausa” della malattia e ha ricordato un documento dell’INAIL dell’8 novembre del 2012 dove viene affermato che; “una volta che sia innescato il processo che irreversibilmente conduce alla manifestazione della malattia, ogni esposizione successiva non ha effetto; il tempo trascorso dall’esposizione assegna un peso maggiore alle esposizioni più remote”.
Purtroppo è stato rigettato il ricorso del figlio del militare, M., che chiedeva gli stessi benefici della madre.
L’uomo quando il padre è venuto a mancare aveva 40 anni e non era a carico del genitore non ne ha diritto, almeno secondo l’ultimo orientamento della Corte di Cassazione.
“Una discriminazione – sottolinea Bonanni – che non tiene conto delle sofferenze degli orfani non a carico”.