Cronaca 23 Luglio 2026

Assoluzione Lucarelli e Apolloni, la Corte d’Appello di Milano deposita le motivazioni della sentenza

Livorno 23 luglio 2026 

legge tribunale giustizia martello sentenzaLucarelli jr e Apolloni assolti dall’accusa di stupro di gruppo, depositate le motivazioni della sentenza

La notizia è stata diffusa dall’Adnkronos. Per i giudici della Corte d’Appello di Milano la vicenda evidenzia una “condotta moralmente discutibile”, ma non emergono prove sufficienti, “oltre ogni ragionevole dubbio”, per affermare la responsabilità penale degli imputati.

Sono state depositate le motivazioni con cui la Corte d’Appello di Milano ha assolto lo scorso aprile i calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli, e Federico Apolloni, imputati insieme ad altri tre giovani in un procedimento per violenza sessuale di gruppo relativo a fatti avvenuti nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2022 a Milano. La notizia è stata riportata dall’Adnkronos.

Nelle motivazioni, la prima sezione penale della Corte d’Appello evidenzia come la vicenda presenti una “condotta moralmente discutibile”, ma ritiene che non vi siano elementi sufficienti per affermare, “oltre ogni ragionevole dubbio”, la responsabilità penale degli imputati.

Secondo i giudici, gli elementi raccolti nel processo sono risultati “insufficienti” per attribuire alla giovane studentessa statunitense uno stato di acuta intossicazione alcolica “tale da escluderne la capacità di prestare un valido consenso ai rapporti sessuali”.

La Corte richiama in particolare i filmati acquisiti agli atti. Nell’ultimo video realizzato all’interno dell’appartamento, si legge nelle motivazioni, “la ragazza appare vigile e reattiva: risponde alle battute dei ragazzi e reagisce immediatamente al toccamento indesiderato” da parte di uno degli imputati, “manifestando in modo inequivoco il proprio dissenso”. Anche i messaggi inviati all’amica, secondo i giudici, “denotano una certa lucidità”.

Sempre facendo riferimento alle immagini, la Corte osserva che esse “mostrano che è la stessa persona offesa ad assumere iniziative di natura sessuale” nei confronti di Federico Apolloni. Inoltre, quando la giovane manifesta il proprio dissenso nei confronti di uno degli altri imputati, gli altri presenti lasciano la stanza. Un comportamento che, secondo i giudici, dimostrerebbe come la ragazza “era in grado di selezionare le condotte desiderate da quelle non desiderate e di manifestare in modo chiaro il proprio dissenso rispetto alle seconde”.

Le motivazioni affrontano anche il tema dell’invito nell’appartamento, del linguaggio utilizzato e del contesto della serata. Secondo la Corte, l’invito a salire nell’abitazione, il linguaggio “volgare e sessualmente esplicito”, l’atmosfera goliardica e l’interesse mostrato dalla giovane nei confronti di Apolloni “non assumono, di per sé, il significato univoco di una manovra induttiva abusiva”, ma rappresentano un “‘comune’ proposito sessuale e un clima di eccitazione collettiva”, elementi che, tuttavia, “non provano affatto, con la dovuta certezza probatoria, che il successivo consenso sia stato ottenuto mediante una pressione subdola” oppure che la giovane abbia aderito agli atti sessuali “per effetto di una minorata capacità di resistenza scientemente sfruttata dagli imputati”.

I giudici sottolineano inoltre che, per configurare l’induzione, “non è sufficiente dimostrare che gli imputati abbiano creato un contesto favorevole al proprio proposito sessuale”, ma è necessario accertare che abbiano posto in essere “una condotta concretamente abusiva, diretta a sfruttare una specifica condizione di inferiorità della vittima”. Nel caso esaminato, prosegue la sentenza, “tale nesso causale non è dimostrato”.

La Corte osserva infine che le battute esplicite, l’atteggiamento definito “seduttivo” di Apolloni e “la stessa volgarità del contesto” non consentono di distinguere con certezza “una dinamica di induzione penalmente rilevante da una dinamica relazionale certamente censurabile, ma non univocamente riconducibile alla fattispecie incriminatrice”.

Nelle conclusioni, il collegio presieduto dal giudice Alessandro Santangelo ribadisce che gli elementi raccolti “confermano la rappresentazione di un proposito sessuale collettivo e di una condotta moralmente discutibile”, ma “non consentono di inferire, con la certezza richiesta in sede penale, né l’esistenza di una condotta induttiva abusiva, né la persistente attualità di un accordo di gruppo, né la consapevole utilizzazione di una condizione di inferiorità psichica effettiva e riconoscibile della persona offesa”.

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