Livorno, 22 ottobre 2024. Mannaia del giudice sportivo sulla LIbertas Livorno 1947 dopo il match con Cantù.
– Squalifica campo per 2 gare perché, a circa 6′ e 38″ del secondo quarto, un tifoso isolato, sporgendosi dalla tribuna, colpiva a mano aperta sul collo un atleta avversario.
Nella determinazione della sanzione, pur contestando la recidiva generica reiterata, si è tenuto esclusivamente conto della attenuante generica della tenuità del fatto
(colpo non sferrato con forza) per cui la sanzione minima prevista pari a 3 giornate è stata diminuita di un terzo (una giornata) per l’attenuante generica concessa [art. 29,4A RG rec., art. 30,2 RG, art. 21,4 RG]
– Ammenda di Euro 1.250,00 per guasto e rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie (attrezzatura dei 24″ e stop lamp) [art. 40,1b RG rec.]