BL: #DossierAlluvione, “Una pioggia di responsabilità”
“Buongiorno Livorno in al disastro del 10 settembre va verso una ricerca della responsabilità.
“Crediamo sia però inammissibile che questa sia fine a se stessa, o peggio finalizzata a scopi elettorali.
Questa ricerca deve essere finalizzata ad individuare una nuova strada, che miri ad una concezione innovativa, che ribalti pratiche e scelte progettuali , che impedisca uno sviluppo scellerato e che tenga conto e valorizzi i segnali che il clima e la terra ci stanno dando.
Non ci basta la testa del Sindaco. Non servirebbe a niente. Quella che chiediamo è la testa di un modello, di un sistema di sviluppo economico, di uno sfruttamento feroce del territorio.
Dobbiamo avere coraggio: il coraggio di ammettere di essere parte di un sistema che non apre gli occhi, che non aggiorna i livelli di rischio, che non tiene conto dei cambiamenti climatici, che non impara niente dal passato e da situazioni simili.
Dobbiamo avere la forza di guardare in faccia gli errori di decenni, errori che sono della città, tutta.
Dobbiamo aprire gli occhi, studiare casi simili, capire anche da errori di altri e da precedenti, per non commetterli mai più.
È di pochi mesi fa, ad esempio, un’ordinanza della Cassazione (Cass. Civile, sez. VI-3, ordinanza 28/07/2017 n° 18856) che fa riferimento ad eventi simili accaduti nel luglio del 2002 in Puglia: il Comune di Terlizzi (provincia di Bari) viene condannato in appello a risarcire i danni causati da una “bomba d’acqua” ad un locale autorimessa allagata da fango e detriti.
Il Comune ricorre contro la sentenza delle Corte di Appello in Cassazione, basando la propria difesa sulla imprevedibilità ed eccezionalità dell’evento piovoso.
La Corte Suprema, nell’analizzare il ricorso, fissa alcuni importanti punti fermi:
1. precisa che tutti i soggetti – pubblici o privati – che hanno il possesso o la detenzione della cosa sono custodi ed in quanto tali, hanno obblighi di manutenzione e di controllo sulla cosa custodita: il Comune è custode di tutti quei beni di cui ha proprietà e dovere di manutenzione;
2. ricorda che, per il combinato disposto degli artt. 2043 cod. civ. e 2051 cod. civ. sussiste un’inversione dell’onere della prova che impone al custode, presunto responsabile, di provare che il danno verificatosi non era prevedibile né evitabile con una condotta diligente adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in base alle circostanze del caso concreto, ponendo in essere attività di controllo, vigilanza e manutenzione;
3. precisa che il caso fortuito può costituire una prova liberatoria che consente al custode di sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. solo se l’evento dannoso si sia verificato a prescindere dalla condotta del custode (in questo caso il Comune);
4. con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, sottolinea che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici ormai sempre più frequenti. Dunque, un temporale di particolare intensità, può integrare il caso fortuito se non vi siano condotte tali da configurare una corresponsabilità del custode;
5. sottolinea che “ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale” imponga “oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt’altro che imprevedibili” (in tali termini anche Cass., 24/3/2016, n. 5877)
6. nel caso del Comune di Terlizzi la C.T.U. (consulenza tecnica d’ufficio) ha accertato che “le conseguenze dannose” sono state “amplificate” da “una serie di concause” costituite a) dai pregressi interventi di modifica del territorio, posti in essere dal Comune (vicino svincolo stradale con sottopasso) dalle Ferrovie (sostituzione del muro a secco drenante che delimitava i binari con muro di calcestruzzo) e da privati (edifici e piazzali), interventi che avevano modificato quote e pendenze e che al tempo stesso avevano drasticamente ridotto la superficie a terreno vegetale; b) dalla insufficienza della rete di fognatura bianca a servizio della zona, circostanza confermata dalla esecuzione da parte del Comune, proprio a seguito dell’evento di opere di adeguamento; c) dal difetto di manutenzione delle caditoie e delle griglie della rete,… risultate del tutto intasate, circostanza atta ad ostacolare il naturale smaltimento delle acque e a favorirne l’accumulo”.
La corte di merito ha osservato che “ove il Comune avesse assolto agli obblighi sullo stesso gravanti come custode, l’evento dannoso, malgrado la eccezionale violenza delle precipitazioni del 30 luglio 2002, non si sarebbe verificato o quanto meno avrebbe assunto consistenza ampiamente inferiore”.
La Cassazione non fa che sottolineare concetti che, purtroppo, sembrano essere stati accantonati troppo spesso nel sistema di gestione del territorio: l’importanza del concetto di custodia, il valore assoluto della manutenzione di beni pubblici, da intendersi come funzione essenziale e che deve essere accompagnata dal massimo rigore, l’aggiornamento continuo, l’attualità delle valutazione del rischio, il senso di responsabilità nei confronti di un’intera comunità.
Crediamo che per poter ripartire e dare un senso a ciò che senso non potrà purtroppo mai avere, la nostra città debba iniziare, senza paura, da qui.”
Tavolo Urbanistica e Ambiente #BuongiornoLivorno