Attualità 4 Febbraio 2024

Bonus mamme 2024: Esonero contributi previdenziali lavoratrici madri, chi ne può usufruire

Articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 

 Bonus mamme 2024: Esonero contributi previdenziali lavoratrici madri, chi ne può usufruire4 febbraio 2024 – Bonus mamme 2024: Esonero contributi previdenziali lavoratrici madri, chi ne può usufruire

La legge di bilancio 2024 ha previsto il “Bonus mamme”: l’esonero della contribuzione previdenziale (9. 19% della retribuzione), fino a un massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici che hanno almeno tre figli.

Per il 2024, in via sperimentale, il bonus è attribuito anche in presenza di due figli.

L’agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato. Sono escluse, invece, le lavoratrici domestiche.

Le madri, in possesso dei requisiti a gennaio 2024, hanno diritto all’esonero dal mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio interviene in corso d’anno; il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino.

Nel 2025 e nel 2026, invece; il beneficio è assegnato dalla nascita del terzo figlio e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell’ultimo figlio.

Le lavoratrici interessate all’agevolazione possono rivolgersi ai propri datori di lavoro oppure utilizzare la funzionalità che sarà resa disponibile sul portale Inps, dalla data e con le modalità che saranno rese note con uno specifico messaggio.

Di seguito alcuni punti nel dettaglio

 

1. La legislazione

2. Lavoratrici che possono accedere all’esonero

3. Assetto e misura dell’esonero

4. Condizioni di spettanza dell’esonero

 

1. La legislazione

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha previsto all’articolo 1, comma 180, che; “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico; è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.

 

Ai sensi del successivo comma n. 181, l’esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

 

Come precisato nel comma n. 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, inoltre, l’applicazione dell’esonero in trattazione lascia, comunque, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

L’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, in riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per la sola annualità del 2024, in via sperimentale, l’esonero contributivo è esteso alle lavoratrici madri di due figli.

 

Nello specifico, l’esonero in esame, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, trova applicazione, per le lavoratrici madri di tre o più figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

 

Inoltre, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

 

La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

 

Poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza

Bonus mamme 2024

2. Lavoratrici che possono accedere all’esonero

 

Possono accedere all’esonero in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.

 

Nello specifico, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, soddisfino il requisito richiesto dalla citata disposizione, vale a dire risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.

 

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo). La verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

 

Parimenti, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, spetta in favore delle lavoratrici che; nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.

 

Per identità di ratio, il requisito dell’essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data; essendo irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio.

 

Nel caso in cui sia soddisfatto il requisito dell’essere madre di tre figli o più figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (ai fini della riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 180) o il requisito dell’essere madre di due figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (ai fini della riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 181), l’esonero in esame, nelle ipotesi in cui sia prevista l’integrazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito,spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma.

Bonus mamme 2024

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si esemplificano di seguito alcune casistiche applicative delle misure in trattazione, in ordine alla legittima spettanza delle stesse:

 

1 –  la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025;

 

2 –  la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;

 

3 –  la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l’11 giugno 2024. L’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;

 

4 –  la lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;

 

5 – la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.

 

I casi esemplificativi di cui sopra si riferiscono a ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in corso alle date indicate. Resta fermo che, qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Bonus mamme 2024

Pertanto, nelle ipotesi in cui la nascita del secondo figlio avvenga l’11 giugno 2024 e il rapporto di lavoro dipendente venga instaurato a decorrere dal 1° settembre 2024, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024. Tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell’adozione e dell’affidamento operata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo unico della maternità e della paternità), ai fini dell’applicazione della disciplina ivi prevista, a tutela e sostegno della maternità e della paternità, deve ritenersi che la riduzione contributiva in esame spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.

 

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

 

Rientrano nell’ambito di applicazione della misura anche i rapporti di apprendistato, in quanto tale rapporto, come previsto dall’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, deve considerarsi un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

 

Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

 

La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

 

Considerata, infine, la sostanziale equiparazione dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo, affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo in esame spetta anche per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

 

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3. Assetto e misura dell’esonero

 

L’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

 

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

 

Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

 

Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.

 

Parimenti, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 10 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.

 

Per i rapporti di lavoro instaurandi, invece, la decorrenza dell’esonero, come sopra precisato, è, in presenza dei presupposti legittimanti, a partire dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma. Nello specifico:

 

–    l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;

 

–    l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

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4. Condizioni di spettanza dell’esonero

 

La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, sia instaurati che instaurandi, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a condizione che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:

 

la lavoratrice sia madre di tre o più figli;

 

il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni).

 

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024; l’esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

 

Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che; nell’ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.

 

L’agevolazione in commento, pertanto, non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente; non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

 

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, inoltre, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la circolare INPS 31 gennaio 2024, n. 27.

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