Cecina, Estate 2020: l’ordinanza che disciplina le attività e le spiagge
Cecina (Livorno), 16 giugno 2020 – Ecco l’ordinanza comunale che disciplina la stagione balneare per l’estate 2020:
La stagione balneare è compresa tra il 13 giugno ed il 30 settembre.
L’attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre.
I titolari di concessione demaniale marittima fermo restando la data di inizio e fine della stagione balneare, hanno la facoltà, al di fuori di tale periodo, di tenere aperto l’impianto per sole cure salsoiodiche ed elioterapiche, apponendo agli ingressi idonea cartellonistica, nel rispetto di quanto indicato dall’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno in materia di sicurezza.
Per la stagione 2020 le aree interdette alla balneazione sono quella portuale e quella alla foce del fiume Cecina. Si tratta delle disposizioni inserite all’interno dell’ordinanza comunale, che disciplina l’uso delle attività balneari e delle spiagge del litorale.
E’ vietato:
transitare o sostare sui pennelli, al di fuori dei camminamenti in cemento e/o sulle altre opere di difesa della costa presenti sull’arenile demaniale e nel mare territoriale, stante il pericolo di caduta, alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia, lasciare unità in sosta di qualunque genere ad eccezione di quelle destinate alla locazione o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
lasciare sulle spiagge libere (oltre il tramonto) ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate.
Ancora, è vietato, tra i tanti punti:
occupare la fascia dei 5 metri dalla battigia con attrezzature e mezzi nautici, campeggiare, transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge;
praticare qualsiasi gioco dal quale possa derivante danno, molestia alle persone o turbativa alla quiete;
tenere alto il volume di apparecchi a diffusione sonora;
accendere fuochi;
esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc…);
organizzare manifestazioni nautiche, senza le prescritte autorizzazioni così come definite dal Regolamento degli Arenili;
gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
distendere o tinteggiare reti da pesca;
introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l’autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione o lancio anche a mezzo di aerei.
Sul demanio marittimo è vietata qualsiasi attività di trattenimento o svago che necessità di apposita autorizzazione da parte delle competenti Autorità.
Per motivi di igiene e sicurezza, vista la particolare affluenza sulle spiagge, è inoltre vietato condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio.
In deroga è però consentito l’accesso negli appositi spazi definiti come “bau beach”.
Esclusi dal divieto i cani guida per non vedenti condotti al guinzaglio, quelli per assistenza e supporto ai disabili muniti di certificazione e previa autorizzazione comunale i cani brevettati da salvataggio.
Nell’ordinanza nr. 36, firmata dal sindaco Samuele Lippi, è inoltre inserita la disciplina delle aree in concessione per strutture balneari che:
Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico almeno dalle ore 9 alle 20; salvo la possibilità di protrarre l’apertura dei servizi commerciali accessori fino all’orario consentito dalle normative vigenti.
Data la peculiarità della presente stagione balneare, caratterizzata dall’emergenza sanitaria in corso, è fatta salva la facoltà di effettuare l’apertura degli stabilimenti balneari in orario ridotto 9.30-18.30 per consentire le attività di sanificazione delle attrezzature.
Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante.
I materiali di risulta costituiti da rifiuti dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell’asporto da parte degli operatori addetti.
Il concessionario dovrà assicurare sull’area in concessione libero accesso e movimento, tramite i corridoi di transito, a tutti coloro che intendano raggiungere il mare.
Chi si avvale di tale possibilità, d’altra parte, non deve trattenersi sulle aree in concessione oltre il tempo strettamente necessario al transito, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste.
Il numero di ombrelloni da installare, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.
Le distanze tra i paletti degli ombrelloni per l’annualità in corso sono disciplinate dalle linee guida nazionali e regionali in materia di emergenza COVID -19 .
Deve essere garantito un corridoio di libero transito per il raggiungimento della battigia.
Le zone concesse possono essere recintate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, solo con sistema di paletti a giorno (paletti in legno e cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, che non impedisca la visuale del mare.
E’ fatto divieto di utilizzare palizzate in legno, teloni ombreggianti di qualsiasi tipo e cannicci (ad eccezione delle sole delimitazioni orizzontali fronte strada degli stabilimenti balneari della zona delle “Gorette” che potranno utilizzare dei teloni antipolvere a ridosso dei parcheggi o quelle risultanti da specifiche autorizzazioni stagionali).
Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo.
Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all’Amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
Oltre alle indicate prescrizioni in ottemperanza all’ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 60 del 27 maggio 2020 ad oggetto “Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; i concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni indicate nell’Allegato 4 “Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)”. Salvo eventuali ulteriori aggiornamenti o variazioni.
In correlazione al riconoscimento della “Bandiera Blu” per la corrente stagione balneare, in ogni stabilimento dovrà sventolare la Bandiera Blu aggiornata con l’anno di riferimento, non oltre la data del 1 luglio.
I titolari di concessione demaniale marittima per stabilimento balneare devono promuovere la diffusione di informazioni sul programma Bandiera Blu mediante apposite bacheche informative dove affiggere, anche in inglese i risultati delle analisi delle acque di balneazione costantemente aggiornati, informazioni relative al programma Bandiera Blu ed altri eco-label FEE, indicazione del periodo di inizio e fine della stagione balneare, regolamento di spiaggia (orario assistente bagnanti) e mappa della spiaggia con indicazione dei servizi offerti.