“Contrasto ai matrimoni di comodo” arriva la proposta di legge targata Meloni
“Contrasto ai matrimoni di comodo” su iniziativa dei deputati On. Giorgia Meloni Andrea Delmastro delle Vedove
Toscana (Livorno) 9 agosto 2020 – Su proposta del Dipartimento Regionale toscano “Legalità Sicurezza Immigrazione” di Fratelli d’Italia, a seguito dello studio effettuato dal presidente regionale del Dipartimento, il carrarese Lorenzo Baruzzo e dal vice presidente, il livornese Andrea Romiti, nonché capogruppo Fdi nel Comune labronico, con l’ausilio del Responsabile Nazionale del Dipartimento, on Galeazzo Bignami, è stata presentata alla Camera dei Deputati, una proposta di Legge su iniziativa dei deputati On. Giorgia Meloni e Andrea Delmastro delle Vedove che riguarda “norme per il contrasto ai matrimoni di comodo e per l’accesso al gratuito patrocinio in materia di immigrazione”.
La proposta di legge è stata elaborata a seguito dello scandalo dei “matrimoni di comodo” messi in atto da organizzazioni malavitose in tutta Italia e Andrea Romiti afferma: “Dopo i fatti di cronaca giudiziaria avvenuti nella nostra città che hanno visto decine di arresti, è sempre più urgente porre un limite a questa modalità ingannevole dove il matrimonio diventa esclusivamente un mezzo per ottenere il permesso di soggiorno e i benefici che da esso ne derivano. Dietro a questo mercimonio ci sono associazioni a delinquere che spesso si adoperano per garantire ad altri delinquenti di ottenere un permesso di soggiorno legato al matrimonio con cittadini italiani”.
Baruzzo aggiunge: “Per contribuire a rafforzare il sistema delle leggi sulla cittadinanza e permesso di soggiorno correggendo così le anomalie che danneggiano la tutela degli interessi nazionali, Fratelli d’Italia ha presentato alla Camera una proposta di legge, a firma di Giorgia Meloni e del Deputato Andrea Delmastro Delle Vedove, circa le norme del contrasto ai matrimoni di comodo, in cui viene introdotta anche la richiesta della conoscenza certificata della lingua italiana e viene concesso al Sindaco il potere di sospendere la concessione della cittadinanza qualora appuri la mancata conoscenza della lingua da parte dello straniero”.
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei deputati MELONI, DELMASTRO DELLE VEDOVE
NORME PER IL CONTRASTO AI MATRIMONI DI COMODO E PER L’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
La seguente proposta di legge vuole contribuire a rafforzare il sistema delle leggi sulla cittadinanza attraverso la correzione di due anomali che costituiscono due grandi falle nella tutela degli interessi nazionali.
Molto spesso le cronache parlano dei matrimoni di comodo, ossia quei matrimoni contratti esclusivamente allo scopo di ottenere benefici previsti dalla legge su determinati diritti. Il matrimonio non viene contratto come atto fondativo di quella società naturale che è la famiglia – come ci ricorda l’articolo 29 della Costituzione – ma diventa la scorciatoia per accedere in maniera facile a determinati benefici.
Spesso i matrimoni di comodo avvengono anche dietro compenso e vengono intermediati da personaggi senza scrupoli che carpiscono le persone più deboli, traendo vantaggio dallo stato di bisogno. Il matrimonio di comodo non è altro che un incostituzionale mercimonio, poiché viola apertamente l’articolo 29 della Costituzione e costituisce uno sfruttamento dell’immigrazione clandestina.
Con l’articolo 1 vengono apportate alcune modifiche alla legge n° 91 del 1992, alla quale viene introdotta la nozione di matrimonio di comodo, unitamente agli indicatori presuntivi che lo qualificano, direttamente mutuati dall’ordinamento europeo.
Viene introdotta anche la richiesta della conoscenza certificata della lingua italiana e viene concesso al sindaco il potere di sospendere la concessione della cittadinanza qualora appuri la mancata conoscenza della lingua da parte dello straniero.
Un intervento legislativo si rende necessario anche per porre fine a quelle storture giurisprudenziali che allargano sensibilmente le maglie dei requisiti per ottenere la cittadinanza. Tra queste spicca la Sentenza 30 marzo 2019 n° 1987 del Consiglio di Stato dove, al punto 8.1, si legge che “non è possibile però esigere dallo straniero, per riconoscergli la cittadinanza, un quantum di moralità superiore a quella posseduta mediamente dalla collettività nazionale in un dato momento storico, sicché il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana, sebbene debba tenere conto di fatti penalmente rilevanti, non può ispirarsi ad un criterio di assoluta irreprensibilità morale, nella forma dello status illesae dignitatis, o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia”.
Ancora, sempre nella richiamata sentenza, al punto 8.3 si afferma che “Si verrebbe a realizzare, in questo modo, un irragionevole chiusura della collettività nazionale all’ingresso di soggetti che, pur avendo tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza, si vedono privare di questo legittimo interesse, attinente anche all’esercizio di diritti fondamentali, in assenza di un effettivo, apprezzabile, interesse pubblico a tutela della collettività, e per mere fattispecie di sospetto in danno dello straniero”.
I sopra richiamati principi giurisprudenziali, decisamente creativi per usare un eufemismo e non condivisibili, si sono potuti affermare per via di una normativa a maglie troppo larghe in ordine ai requisiti per ottenere la cittadinanza.
Quanto sopra richiamato appare ictu oculi evidente se solo si consideri che siamo arrivati alla paradossale conclusione di ritenere giustificabili e giustificati financo comportamenti devianti a chiara rilevanza penale che, a giudizio interpretativo delle corti di giustizia, non giustificherebbero più la reiezione della domanda di cittadinanza.
Affermiamo con determinazione che la cittadinanza italiana si conquista amando la nostra cultura, conoscendola e rispettandola, ma soprattutto ribadiamo con fermezza che non vi è posto in Italia per chi viola le norme penali poste a presidio della sicurezza del cittadino e il quieto vivere dei consociati.
L’ultimo settore d’intervento della legge è relativo all’accesso al gratuito patrocinio in materia di immigrazione. Con l’articolo 2 si estendono le misure per il gratuito patrocinio anche ai ricorsi in materia di immigrazione. Lo straniero che intenda accedervi dovrà presentare idonea documentazione reddituale rilasciata dall’ambasciata dello stato straniero d’origine, che ha anche il compito di accertarne l’identità.
Articolo 1
(Modifiche alla legge 05/02/1992, n. 91)
- Alla legge 05/02/1992, n. 91 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) All’articolo 6, comma 1, le parole “dell’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 5 e 9, lettera f)”;
- b) Aggiungere il seguente articolo:
“6 bis – (Contrasto ai matrimoni di comodo e all’elusione delle norme sulla cittadinanza)
- Il matrimonio contratto allo scopo di eludere le norme sull’ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia è considerato motivo di preclusione al riconoscimento della cittadinanza italiana e di revoca della cittadinanza eventualmente ottenuta in frode.
- È considerato matrimonio di comodo l’unione che presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:
- a) la mancanza di un continuativo rapporto di convivenza;
- b) l’assenza di un contributo adeguato alle responsabilità derivanti dal vincolo matrimoniale;
- c) coniugi che non si siano mai incontrati prima del matrimonio;
- d) coniugi che commettano errori sui loro rispettivi dati personali, sulle circostanze in cui si sono conosciuti o su altre informazioni importanti di carattere personale che li riguardano;
- e) coniugi che non parlino una lingua comprensibile per entrambi;
- f) la dazione di una somma di denaro affinché il matrimonio sia celebrato, salve le somme corrisposte a titolo di dote, qualora si tratti di cittadini dei paesi terzi nei quali l’apporto di una dote è una prassi corroborata;
- g) la presenza, nella storia di uno o dei due coniugi, di precedenti matrimoni con cittadini che abbiano ottenuto grazie allo stesso la cittadinanza per motivi di matrimonio.
- L’accertamento, in sede istruttoria o giudiziaria, della presenza di almeno uno degli indici presuntivi individuati al comma 2 è motivo di espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25/07/1998 n° 286.”
- c) all’articolo 9, lettera f, dopo la parola “Repubblica” aggiungere le seguenti: “da comprovare esclusivamente mediante l’iscrizione presso i registri anagrafici di un Comune italiano”;
- d) all’articolo 9.1, le parole “di un’adeguata conoscenza” sono sostituite con le seguenti “della conoscenza certificata”;
- e) all’articolo 9.1 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis) Ferma restando la valutazione complessiva dell’autorità in fase istruttoria sull’opportunità di concedere la cittadinanza allo straniero richiedente, la concessione della cittadinanza ai sensi del presente articolo è sempre preclusa in mancanza della capacità reddituale minima, intesa come quella immediatamente superiore alla soglia reddituale fissata per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, anche in uno solo degli anni ricompresi nell’arco temporale che va dal triennio precedente la presentazione dell’istanza e l’anno in cui lo straniero effettua il giuramento;
- f) all’articolo 10 aggiungere il seguente comma:
“1 bis) Il Sindaco sospende la concessione della cittadinanza qualora, nel corso del giuramento, venga appurata la mancata conoscenza della lingua italiana”.
Articolo 2
(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia del 30 maggio 2002, n°115)
- Al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia del 30 maggio 2002, n°115 è aggiunto il seguente articolo:
“76 bis – (Disposizioni sul gratuito patrocino in materia di immigrazione)
1) Le condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio previste all’art 76 del presente decreto si applicano anche ai ricorsi previsti dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286;
2) Lo straniero che intenda promuovere un’istanza per accedere al gratuito patrocinio nell’ambito dei ricorsi previsti dal decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, qualora fosse impossibilitato a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79 del presente decreto, deve presentare una certificazione rilasciata in originale dall’Ambasciata dello Stato straniero d’origine, sia esso certo per la presenza di documenti d’identità o presunto sulla base alle dichiarazioni rese dell’interessato in assenza di documenti d’identità, che attesti:
- a) le generalità dell’interessato e la nazionalità;
- b) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del procedimento a cui si riferisce;
- c) la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione all’articolo 76 del presente decreto, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini;
3) la presentazione di documentazione contenente dichiarazioni false comporta, per lo straniero interessato, la decadenza da tutte le istanze, dai procedimenti in corso e l’espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286.”
Presidente regionale del Dipartimento Legalità, Sicurezza e Immigrazione Fratelli d’Italia Lorenzo Baruzzo
Capogruppo di FDI- Comune di Livorno Andrea Romiti