Attualità 9 Ottobre 2019

Corte Europea dei Diritti Umani: il carcere duro viola i diritti del detenuto. L’Italia perde il ricorso

Strasburgo 09 ottobre 2019 – Respinto ieri, il ricorso presentato dall’Italia contro la sentenza del 13 giugno 2019 sul cosiddetto ergastolo ostativo dalla Grand Chambre della Corte Europea dei Diritti Umani, che non è legata all’Ue ma al Consiglio d’Europa,

 

Cos’è l’ergastolo ostativo

L’ergastolo ostativo non è altro chr il carcere a vita che non prevede benefici e sconti di pena, applicato dall’Italia per i gravissimi reati di l’associazione mafiosa o il terrorismo, quando non vi è collaborazione con la giustizia da parte del condannato.

Chi ha presentato e vinto il ricorso alla Grand Chambre della Corte Europea dei Diritti Umani

 

Marcello Viola è il detenuto che ha presentato e vinto il ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani.

Viola è stato condannato dallo Stato Italiano  per reati di associazione mafiosa, omicidio, sequestro di persona, detenzione illegale di armi da fuoco ed  è stato sottoposto al regime carcerario speciale 41 bis

Il 14 marzo 2006 il Tribunale di Sorveglianza ha accolto un ricorso di Viola e ha posto fine al 41 bis.

Il detenuto ha poi chiesto di poter lasciare il carcere con un permesso per due volte ma,  in entrambi i casi le richieste sono state respinte motivate dal fatto che il condannato non aveva collaborato con la giustizia, né era stato accertato che avesse rescisso i legami con l’associazione criminale.

Nel 2015 Viola decide di fare ricorso ma anche questa volta la Corte di Cassazione, il 22 marzo 2016, respinge le richieste.

Dopo l’ennesima sentenza negativa Viola decide di fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, che fa capo al Consiglio d’Europa sostenendo che l’ergastolo “irriducibile” viola l’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani

La sentenza e le sue motivazioni:

Per i giudici di Strasburgo  la condanna al carcere a vita “irriducibile” inflitta al ricorrente viola l’articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti umani.

Anche se la Corte riconosceva che la legge italiana offre la scelta al condannato se collaborare o meno con le autorità giudiziarie (nel caso in cui il condannato collabori, l’ergastolo ostativo non si applica più, quindi un modo per modificarlo c’è).

Per i giudici non è appropiato equiparare la mancanza di collaborazione con la pericolosità sociale del detenuto

I giudici, hanno abuto dei dubbi relativi alla libera scelta del detenuto a diventare collaboratore. Sempre per la corte la principale ragione per cui i detenuti rifiutano di collaborare è il timore di mettere in pericolo le vite proprie o quelle dei loro familiari

Anche se i reati commessi da Viola sono  particolarmente pericolosi per la società, gli sforzi dello stato per combattergli non possono giustificare  la deroga dell’articolo 3, che proibisce in termini assoluti i trattamenti inumani o degradanti.

La natura dei reati dei quali Viola è stato accusato è irrilevante, ai fini dell’esame del suo ricorso sulla base dell’articolo 3

Per la corte l’ergastolo ostativo restringe per il detenuto le  prospettive di rilascio e la possibilità di rivedere la condanna in misura eccessiva