Attualità 23 Dicembre 2020

Da domani in vigore l’autocertificazione, come compilarla, deroghe e “scappatoie”

Autocertificazione da domani: come compilarla e i modi per aggirare le regole

 

Dal 24 dicembre scattano le restrizioni valide fino al 6 gennaio (vedi foto per i colori dei giorni del lockdown durante le festività) ma anche le deroghe

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Che cosa bisogna scrivere nel modulo autodichiarazione del ministero dell’Interno?

Quali “scappatoie” sono ammesse per il pranzo di Natale, il Cenone, il Veglione e gli spostamenti in generale?

Con le nuove disposizioni per l’emergenza coronavirus del decreto legge n. 172 18 dicembre 2020 da domani 24 dicembre fino al 6 gennaio 2021sarà necessaria in molti casi l’autocertificazione

L’autocertificazione da usare è sempre quella di ottobre 2020

 

Vediamo ora nel dettaglio cosa accade dal 24 dicembre con l’Italia a due colori rosso e arancione

COSA BISOGNA SCRIVERE NELL’AUTODICHIARAZIONE

 

autodichiarazione festivita natalizie 2020Nel modulo di autocertificazione va indicato: il proprio abituale domicilio, un contatto telefonico valido, di non essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie), di essere “consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale” regolate dall’articolo 495 del Codice di procedura penale

Barrare la casella (altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio)

Va spiegato nella riga successiva il motivo che determina lo spostamento, l’indirizzo di partenza e l’indirizzo di destinazione.

Non va specificato il nome dell’eventuale persona che si va a incontrare (parenti o amici che siano) per ragioni di privacy.

ZONA ROSSA:

nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (vale a dire 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) si applicano sull’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020

Gli spostamenti sono consentiti soltanto per ragioni di lavoro, salute o estrema urgenza e necessità e vanno certificati tramite il modulo autodichiarazione.

Per l’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose restano comunque consentite, ai sensi dell’art.1, comma 9, lett. p) e q) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020.

Anche in questi casi troveranno peraltro applicazione i limiti orari imposti dal cosiddetto “coprifuoco”

Il pranzo di Natale, è possibile perché rientra nei limiti temporali del coprifuoco;
il pranzo del primo dell’anno, è possibile per lo stesso motivo

Non essendo però esplicitamente vietati sono consentiti anche il Cenone di Natale e il Veglione di Capodanno con due ospiti più gli under 14 e i non autosufficienti nei seguenti modi

1 – il più semplice: si possono anticipare gli orari delle cene in modo da rispettare il coprifuoco;
2 – il secondo è più complicato: essendo consentito dal decreto legge 2 dicembre a qualsiasi ora il ritorno a casa (e quindi anche durante il coprifuoco) si può farlo dopo aver cenato e brindato oltre mezzanotte;

3- il terzo modo è quello che era stato ipotizzato nei giorni scorsi: basta rimanere a dormire la sera del 24 e quella del primo gennaio e tornare a casa quando sarà scaduta l’ora del coprifuoco.

Ricordiamo inoltre che il domicilio è inviolabile e quindi i controlli in casa sono impediti alle forze dell’ordine, a meno che queste ultime non abbiano il fondato sospetto che nell’abitazione stia avvenendo qualcosa di illegale

ZONA ARANCIONE

Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 sono applicate sul territorio nazionale le misure previste per l’area arancione.

A divieti previsti si applicano tre diverse deroghe da motivare tramite autocertificazione:

1 – gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore ai 5mila abitanti

I cui residenti possono spostarsi per una distanza non superiore ai 30 chilometri rispetto ai confini. Non si può andare però nei capoluoghi di provincia;

2 – è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone.

Non vengono ricompresi, in tale limite numerico, i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi;

3 –  come deciso dal decreto legge n. 158 2 dicembre,  il ritorno a casa è sempre consentito a qualsiasi ora del giorno e della notte e che per “casa” si intende la residenza, il domicilio o l’abitazione.

 

COSA RISCHIA CHI NON E’ IN REGOLA

In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti durante le prossime festività, come previsto dall’art.1, comma 3, del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

In caso di accertamento di una violazione è possibile far valere le prorie ragioni nel seguente modo:

la valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

“LE SCAPPATOIE ED ESPEDIENTI” NELLE MAGLIE DELLA LEGGE

In una serie di dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa al Corriere della SeraFabio Ciciliano, 48 anni, dirigente medico della polizia e membro del Comitato Tecnico Scientifico, di cui è segretario,  ha spiegato che l’espediente del pernottamento è valido: “Sì, ogni giorno si può effettuare soltanto una visita e si può rimanere anche a dormire. L’uscita per il ritorno a casa è consentita dalle 5 alle 22 tutti i giorni e il 1° gennaio 2021 dalle 7 alle 22″.

La legge ha anche creato delle scappatoie per organizzare cenoni e veglioni:

Come già detto le forze dell’ordine e i controlli sono vietati in casa se non per giustificati motivi.

Anche chi va a trovare un parente o un amico nella seconda casa può fermarsi a dormire.

Con la regola delle due persone e il fatto che si debba specificare l’indirizzo di destinazione ma non la persona a cui si sta facendo visita c’è il pericolo che più coppie di persone (o intere famiglie) si vedano nella stessa casa senza che tecnicamente nessuno possa impedirlo

Un altro problema riguarda la possibilità di visitare una ed una sola casa durante l’uscita prevista dalla deroga.

Anche in questo caso la norma è facilmente aggirabile.

Se si vogliono per esempio visitare due parenti che abitano in due case diverse, basta uscire per recarsi dal primo muniti di autocertificazione compilata

Se non si viene fermati – e quindi non si è costretti a consegnarla,  poi si può tranquillamente recarsi in una  seconda casa a cui si vuole far visita con una nuova autocertificazione compilata; nessuno può essere in grado di provare che prima ci si è fermati da un’altra parte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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