Cronaca 23 Settembre 2018

Direttore scientifico di museo, Arriva un ricorso al Tar

Una delle concorrenti alla selezione per l’individuazione del direttore scientifico dei musei di Livorno, Francesca Cagianelli, ha presentato un ricorso al Tar. In un comunicato giunto in redazione spiega i motivi del ricorso. I punti essenziali del testo che trovate qui sotto sono evidenziati in neretto.

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Al Tribunale amministrativo della Toscana Francesca Cagianelli, con gli Avv.ti Lucia Casale e Elena Pagni, ha presentato un ricorso, notificato il 19 settembre, per chiedere l’annullamento della selezione indetta dal Comune di Livorno ex art. 110, comma 2, Testo unico Enti Locali che nel corrente mese ha portato alla nomina del nuovo Direttore scientifico dei musei civici di Livorno.

La ricorrente è stata esclusa dopo il colloquio tecnico con la Commissione valutatrice.

La procedura, nel suo concreto dispiegarsi, secondo i difensori, è illegittima sotto molteplici aspetti, tutti motivati nel ricorso, tra i quali balza subito agli occhi la violazione dell’art. 51 Statuto dell’Ente, che prevede l’obbligo del concorso pubblico per la selezione del personale da assumere a tempo per la copertura degli incarichi di alta specializzazione come il presente

Ciò che sorprende è che, malgrado lo stesso Comune nella delibera di Giunta che precede la pubblicazione dell’avviso di selezione abbia espressamente previsto la indizione di una procedura concorsuale, da fondarsi su criteri di scelta precisi e puntuali “che escludano spazi di apprezzamento discrezionale” e che al contempo assicurino che “la scelta da parte del Sindaco non avvenga sulla base del rapporto fiduciario” (cfr. pag. 23 Deliberazione 224 cit. doc.2), abbia poi, incomprensibilmente, avviato una procedura non concorsuale, dapprima affidando la scelta di scremare la rosa dei candidati ad una Commissione presieduta dallo stesso Capo di Gabinetto del Sindaco, e poi rimettendo la scelta finale al medesimo Sindaco dopo un colloquio a porte chiuse.

La ricorrente ritiene, quindi, di essere stata ingiustamente esclusa dalla procedura, in quanto giudicata sulla base di una valutazione del tutto generica e inconsistente, sganciata da precisi e chiari criteri di valutazione. 

L’ammissione dei candidati è, infatti, avvenuta in modo del tutto generico e indifferenziato: il giudizio espresso su ciascuno dei candidati è sorprendentemente identico (“dal curriculum emerge il possesso dei titoli culturali e delle esperienze professionali nelle materie attinenti l’avviso di selezione che consente di ammettere il candidato al colloquio finalizzato ad una valutazione finale e globale”), senza alcuna valutazione specifica delle esperienze culturali e professionali allegate e documentate da ciascun candidato. 

Quanto al giudizio espresso dalla Commissione all’esito del colloquio tecnico, oltre a riflettere la carenza di precisi criteri di valutazione, si dimostra clamorosamente non uniforme: taluni candidati (tra cui la Sig.ra Cagianelli) hanno ricevuto valutazioni generiche e astratte; altri, invece, giudizi puntuali e valutazioni approfondite anche in relazione ai progetti allegati alle domande sebbene l’elaborato scritto non fosse stato indicato come materia di esame

Ciò che è parso, inoltre, molto singolare, e ha quindi alimentato i sospetti della ricorrente sulla regolarità di questa procedura, è stata la decisione assunta “in corsa” –dopo la pubblicazione dell’avviso di selezione – su precisa richiesta del Capo di Gabinetto del Sindaco – lo stesso che verrà nominato con successiva determina a presiedere la commissione di esame – di riaprire i termini della procedura al fine “di poter aggiungere tra le lauree accettabili anche quella in lettere”.  Tale irrituale richiesta, cui è seguita la modifica dell’avviso di selezione con conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle domande, oltre che discutibile sul piano dell’interesse pubblico, si scontra con la L.R.T n. 25.2.2010 n.21 art.10 e il relativo reg. attuazione 6.6.2011 22/r nonché con il D.M. 10.05.2011 (Ambito IV – personale), che al contrario prevedono, per l’accesso all’incarico in questione, un restringimento dei requisiti affinché, tenuto conto dell’alta specializzazione richiesta da tale profilo professionale, sia garantita la specificità della formazione e dell’esperienza professionale del futuro direttore.

Per giunta, a seguito di tale modifica dell’avviso di selezione, è casualmente risultato vincitrice un soggetto in possesso della sola Laurea in Lettere, che in origine non avrebbe nemmeno potuto partecipare. 

Se solo fossero state correttamente comparate le domande di partecipazione, sarebbe emerso inconfutabilmente che la ricorrente era l’unica candidata a godere di una precedente esperienza come Conservatore di Pinacoteca Pubblica e ad avere centinaia alle spalle, 38 delle quali censite dalla Library of Congress (parametro internazionale di valutazione delle pubblicazioni rilevanti nel settore dell’arte). Diversamente, tra i candidati che le sono stati preferiti nessuno vanta una esperienza pluriennale di gestione museale né un numero così elevato di pubblicazioni (si rinvia, per una comparazione, allo schema in allegato).

La selezione indetta dal Comune per la individuazione della figura di alta professionalità di direttore scientifico dei musei della città è stata, quindi, impugnata in quanto dissimula una scelta fiduciaria del Sindaco, non controllabile a posteriori, e quindi ben lontana dai meccanismi oggettivi e trasparenti prescritti non solo dall’art. 35 Testo Unico Pubblico Impiego, al quale non deroga l’art. 110, comma 2, Testo Unico Enti Locali, ma anche, come visto, dalla stessa norma statutaria. 

Inoltre, se solo si svolge un raffronto con procedure indette da altri Comuni per la scelta della figura professionale di direttore scientifico di museo, ai sensi dell’art. 110 richiamato, si può agevolmente riscontrare come al contrario sia di norma seguita una procedura oggettiva e comparativa, con la previa fissazione di punteggi da assegnare ai titoli e alle esperienze possedute dai candidati e la formazione di una graduatoria finale”.

(Testo inviato da Francesca Cagianelli)