Discarica del Limoncino, il Comune ricorre al Tar Toscana
Livorno, 5 ottobre 2023 – Discarica del Limoncino, il Comune ricorre al Tar Toscana
Nella lunghissima vicenda della discarica del Limoncino, il Comune ricorre al Tar Toscana
La Giunta comunale ha deliberato di far ricorso al Tar Toscana contro il decreto n. 14354 del 5.7.2023 con il quale; si decreta di rilasciare il riesame dell’AIA già rilasciata con il n. 62/09, confermando l’esercizio delle attività di gestione rifiuti, consistente nell’esercizio della discarica del Limoncino, limitatamente al lotto 1.
Nell’ambito del procedimento, il Comune di Livorno aveva infatti espresso parere negativo al rilascio, in quanto:
non risultavano approfondite le tematiche indotte dalle sentenze del Tribunale di Livorno e della Corte d’Appello di Firenze
I giudici dichiararono la natura privata della unica via di accesso all’impianto, la via del Limoncino, disponendo anche:
il divieto di transito sulla strada a carico dei mezzi della società che gestisce la discarica.
La tematica, si precisa nella delibera, non è stata nemmeno oggetto di nuovo approfondimento da parte del competente ufficio VIA/VAS della Regione Toscana. L’ufficio si è semplicemente limitato ad affermare che non sussistono differenze di impatti, in contrasto palese con quanto avvenuto in sede di rilascio della VIA; (autorizzazione dirigenziale provincia di Livorno n. 138/2008) ove si imponevano prescrizioni rispetto alla viabilità di accesso, nel presupposto che si trattasse di una strada pubblica o soggetta all’uso pubblico.
Una situazione di tal genere determina – è scritto nella delibera – una evidente incoerenza del provvedimento di rinnovo e da questa incoerenza possono conseguire anche notevoli ripercussioni sulla pacifica convivenza nella zona interessata, come dimostrato anche dai recenti episodi che hanno visto i frontisti della via della Limoncino contrapposti ai rappresentanti della società titolare dell’impianto.
Da qui la decisione di ricorrere al Tar “per tutelare, anche in sede processuale, gli interessi generali locali facenti capo alla comunità territoriale rappresentata e che, nel caso specifico, il detto interesse coincida con il diritto dei cittadini alla pacifica convivenza che potrebbe essere compromessa dalla incoerenza/illegittimità del provvedimento”.