Provincia 12 Agosto 2020

Divieto temporaneo di balneazione a Vada – Mazzanta

Ordinanza contingibile ed urgente di interdizione temporanea della balneazione tratto di litorale denominato “Vada – Mazzanta”

 

Leggi l’aggiornamento del 13 agosto 2020

 

La Mazzanta (Vada, Rosignano Livorno) 12 agosto 2020 – Il sindaco di Rosignano, Daniele Donati ha emesso un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione, a seguito dei risultati delle analisi condotte su un campione d’acqua da Arpat

divieto di balneazione vada mazzanta

ça mappa dell’area interessata dal divieto temporaneo di balneazione

L’ordinanza del sindaco Donati

 

Rilevato che ARPAT ha provveduto ad effettuare, in data 11 agosto 2020, i campionamenti routinari su tutto il litorale comunale relativi al monitoraggio della qualità delle acque di balneazione;

Preso atto della comunicazione pervenuta da ARPAT, nostro prot. n. 34895/2020, relativa al superamento del valore di escherichia coli sul campione di cui sopra, nel tratto denominato Vada – Mazzantacodice IT009049017A015;

Rilevato che dalle risultanze analitiche comunicate da ARPAT con la nota sopra menzionata, emerge; presso il punto di campionamento standard situato nel tratto di mare antistante il litorale sopra menzionato:

 tratto che si estende dalla foce del fosso Tripesce sino alla foce del fosso Mozzo a sud,

il superamento dei limiti microbiologici esclusivamente per il parametro relativo agli escherichia coli;

Preso atto che il superamento del valore nel punto standard di campionamento coinvolge automaticamente tutto il tratto di litorale (transetto) identificato dal relativo codice regionale;

Rilevata pertanto la necessità, a scopo precauzionale, di interdire temporaneamente la balneazione nel tratto di litorale denominato Vada – Mazzanta, codice identificativo IT009049017A015;

Ritenuto opportuno provvedere ad interdire temporaneamente la balneazione sino alla comunicazione di ARPAT del rientro dei parametri nei limiti previsti;

Visto il D.Lgs. 116/2008, art. 10, nonché il Decreto di attuazione del 30/03/2010 del Ministero della Salute;

Visto, per quanto concerne la competenza all’adozione del presente provvedimento, l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 s.m.i.

ORDINA

Il divieto di balneazione nel tratto di litorale denominato Vada – Mazzanta, codice identificativo IT009049017A015, e definito dalla foce del fosso Tripesce a nord sino alla foce del fosso Mozzo, al confine con il comune di Cecina, a sud;

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data idonea diffusione.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Direzione Marittima di Livorno – Guardia Costiera, al Comando di Polizia Municipale, al Dipartimento provinciale di ARPAT di Livorno, alla Regione Toscana, al Ministero della Salute ed all’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

INFORMA

Che l’inosservanza della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’ art. 7bis del d. L.gs. n. 267/2000 s.m.i.

Che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale.

Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Rosignano Marittimo, dove rimarrà affissa per 15 giorni.

 

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