Effetto Venezia, Le regole sulla somministrazione di cibo e bevande
Il contenuto della ordinanza comunale n. 353 del 21/8/2020
Livorno, 22 agosto 2020 – Effetto Venezia, le regole per commercianti ed esercizi di somministrazione
L’Amministrazione comunale ha approvato ieri l’ordinanza n. 353 con la quale vengono riepilogate le regole e gli orari a cui dovranno attenersi le attività commerciali e gli esercizi di somministrazione per tutta la durata di “Effetto Venezia e dintorni”.
Innanzitutto, al fine di salvaguardare l’ambiente e per prevenire comportamenti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza pubblica, l’incolumità delle persone, l’igiene e il decoro cittadino, dalle ore 18 alle ore 7 del mattino del periodo compreso tra il 21 ed il 23
e tra il 28 ed il 30 agosto,
all’interno dell’area individuata per lo svolgimento della manifestazione saranno applicate le seguenti disposizioni:
- divieto di consumo, vendita e somministrazione per asporto di bevande di ogni genere in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine;
- divieto di portare con sé all’interno dell’area ove si svolge la manifestazione, nonché di consumare e/o abbandonare bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine o comunque qualsiasi altro contenitore realizzato con tali materiali;
- gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o lattine ai propri avventori esclusivamente durante la consumazione dei pasti ai tavoli;
- è consentita la somministrazione ed il consumo delle bevande in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine solo all’interno dei locali e nelle loro aree di pertinenza, pubbliche e/o private comunque assegnate in concessione, che aggettano anche sulla pubblica via.
Inoltre, nell’ottica di sostenere la ripresa delle attività economiche locali e lo sviluppo turistico, a cui eventi come Effetto Venezia possono senz’altro contribuire,
l’ordinanza stabilisce che durante i sei giorni di Effetto Venezia
anche le attività commerciali al dettaglio presenti all’interno delle aree individuate per la manifestazione possano rimanere aperte fino alle ore 1.30,
anziché fino alle ore 22.00, come era invece previsto dalla precedente ordinanza n. 332 del 4 agosto 2020.
Per le attività artigiane e di somministrazione si confermano le disposizioni dell’ordinanza n. 332/2020, che prevede che fino al 15 ottobre tali attività possano stare aperti entro una fascia oraria che va dalle 5 del mattino all’1.30 della notte, compresi festivi e prefestivi.
Sulle occupazioni di suolo pubblico (sempre all’interno delle aree dove si svolge Effetto Venezia)
per attività di somministrazione e/o artigiane e attività commerciali, queste attività si potranno svolgere negli orari già indicati nelle relative concessioni di suolo pubblico.
Gli operatori economici che svolgono attività di vendita, attività artigiane e/o di somministrazione all’interno delle aree della manifestazione hanno l’onere di applicare le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza anti-Covid previste dalla normativa nazionale e regionale e dalle linee guida vigenti per lo specifico settore di riferimento.