Ici alle scuole delle suore, il Comune vince ancora in Cassazione: ora dovranno pagare l’imposta dal 2004 al 2009
Due istituti religiosi saranno tenuti al pagamento dell’imposta dal 2004 al 2009
Livorno, 12 aprile 2019 – La quinta sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Livorno contro la sentenza d’appello emessa il 18 marzo 2013 dalla Commissione tributaria regionale, che aveva stabilito che le scuole materne paritarie di proprietà di due istituti religiosi dovevano essere esentati dal pagamento dell’Ici.
Una pronuncia, quella della Cassazione, che ribalta dunque le sentenze di primo e secondo grado e legittima, di fatto, l’azione del Comune di Livorno che nel 2012 aveva inviato ai due istituti un avviso di accertamento, chiedendo il pagamento dell’Ici per gli anni relativi al periodo 2004 e 2009 compresi.
Secondo quanto scrive la Cassazione, la Commissione tributaria regionale avrebbe “fatto una non corretta applicazione della norma, così come essa deve leggersi ed intendersi alla luce della giurisprudenza nazionale e dei principi di diritto comunitario”.
La Commissione regionale non avrebbe infatti tenuto conto di una serie di disposizioni, tra cui la decisione 2013/284 della Commissione Europea, che prevede che l’esenzione dell’Ici prevista in favore degli enti non commerciali piò essere applicata solo agli immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, svolta cioè o a titolo gratuito o dietro a un compenso solo simbolico.
Nel caso delle scuole paritarie gestite dagli istituti religiosi – Congregazione Sorelle dei Poveri di S. Caterina da Siena e Istituto delle Suore Trinitarie – un’eventuale esenzione, secondo la Corte, sarebbe da configurarsi come un aiuto di Stato che potrebbe falsare la libera concorrenza.