Cronaca 17 Ottobre 2020

In bici o a corsa, obbligo di mascherina se non ci sono le distanze

footingLivorno 17 ottobre 2020

“Disporre l’intensificazione dei servizi e delle attività finalizzate ad assicurare il rigoroso rispetto” delle misure di contenimento del coronavirus contenute nel dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte il 13 ottobre scorso.

 

E’ quanto si legge in una circolare inviata ai prefetti dal Viminale e firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi. La circolare ripercorre tutte le nuove disposizioni.

In particolare, si legge nel testo, l’uso della mascherina per chi va in bicicletta e chi fa attività sportiva se non sussistono le distanze minime di sicurezza.

L’art. 1, comma 1, del provvedimento in esame ripropone l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto, nei termini e con le esclusioni di cui al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, nonché, al comma 2, quello di osservare una distanza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni indicate nello stesso precetto.

In proposito, nel rinviare ai chiarimenti già forniti da questo Ufficio con circolare dello scorso 10 ottobre, si ritiene utile sottoporre all’attenzione delle SS.LL. ulteriori precisazioni ai fini applicativi.

Preliminarmente, si ribadisce che il quadro regolatorio vigente, con riferimento all’obbligo di utilizzo della mascherina, esonera le attività sportive, nelle quali rientrano anche quelle svolte con finalità amatoriali, mentre assoggetta all’obbligo di utilizzo di tale dispositivo l’attività motoria.

Al riguardo, si precisa che nell’attività motoria, cui è riferito l’obbligo in questione, non vanno ricomprese alcune attività svolte all’aperto che, in ragione del loro particolare dispendio energetico, sono invece riconducibili all’attività sportiva e, quindi, parimenti esentate.

Conseguentemente, pratiche quali jogging, footing, trekking, nordic walking o altre forme di camminata sportiva, qui citate a mero titolo esemplificativo, potranno continuare a svolgersi senza utilizzo della mascherina, purché ciò avvenga in condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri, come espressamente ribadito, per ogni attività sportiva, dall’art. 1, comma 6, lett. d), del nuovo d.P.C.M..

Lo stesso dicasi per i conducenti di biciclette, anche a “pedalata assistita”, per i quali ricorrono, dato l’impegno fisico richiesto dall’uso del mezzo, condizioni non dissimili.

Il comma 1, al fine di valutare la sussistenza o meno dell’obbligo di utilizzo della mascherina, dà inoltre rilievo alle “caratteristiche dei luoghi” o alle “circostanze di fatto” che garantiscano “in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”, fermo restando il diverso obbligo, che non conosce eccezioni, di avere sempre con sé tale dispositivo di protezione.

Sicché anche l’attività motoria, al pari di ogni altro tipo di attività, purché effettuata nelle condizioni suddette, è esonerata dall’obbligo di utilizzo della mascherina.