La Cgil contro i docenti di religione cattolica in commissione d’esame
“La società è cambiata: ci sono molte etnie e molte religioni”
“La religione cattolica non è materia dell’esame di terza media e dunque il relativo docente non può far parte della commissione d’esame: il decreto legislativo 62/2017 sembra però stravolgere questo orientamento normativo assai consolidato. L’articolo 8 prevede infatti che la commissione d’esame sia “composta dai docenti del consiglio di classe”.
Interpretando alla lettera questa norma anche il docente di religione cattolica avrebbe dunque titolo a far parte della commissione. A nostro avviso si tratta di un vero e proprio “svarione” normativo a cui si deve porre subito rimedio.
LA SOCIETA’ E’ CAMBIATA Possiamo poi esprimere posizioni diverse per quanto concerne la laicità della scuola ma non possiamo prescindere dal fatto che la società è cambiata.
Ci sono molte etnie e molte religioni e la normativa prevede che le famiglie possano avvalersi o meno dell’insegnamento della religione dando la possibilità della materia alternativa o di uscire dalla scuola semplicemente.
La complessità dell’attuale società impone di delineare un più moderno modello di scuola pubblica, democratica, laica, inclusiva e pluralista: la libertà di coscienza deve perciò trovare davvero un proprio spazio e una propria dignità.
DOCENTI DESIGNATI DA UN’ALTRA AUTORITA’ Senza contare che i docenti di religione seguono un percorso che è gestito dalla curia e che non provengono dalle graduatorie come tutti gli altri. Sono docenti assunti nei ruoli dello Stato ma designati da un’altra autorità che mantiene il diritto di revocarli dal loro servizio imponendo allo Stato l’obbligo di individuare una nuova sede in cui essi possano esercitarlo.
IL MINISTERO CHIARISCA: A RISCHIO LA VALIDITA’ DEGLI ESAMI Ci appare quindi inspiegabile che il Ministero non sia intervenuto nonostante le nostre sollecitazioni nel puntualizzare che la religione cattolica non è materia d’esame. La presenza del docente di religione in commissione potrebbe infatti inficiare la validità
dell’esame a causa di una potenziale illegittimità.
CONTRACCOLPI ORGANIZZATIVI Per le scuole ci sarebbero inoltre duri contraccolpi organizzativi sui calendari dei colloqui visto che molti docenti di religione sono titolari di cattedre distribuite su più scuole (il rischio è dunque che si arrivi a sovrapposizioni). Lo svolgimento contemporaneo dei colloqui di più classi sarebbe cioè di fatto impossibile visto che il docente di religione è generalmente titolare di tutte o di gran parte delle classi terze.
CONFUSIONE NORMATIVA E’ dunque necessario che il Ministero dell’istruzione prenda atto della confusione normativa che si è venuta a creare e fornisca tempestivamente indicazioni alle scuole, chiarendo che l’insegnante di religione cattolica non partecipa agli esami.
ORIENTAMENTO CONSOLIDATO L’orientamento normativo del resto è assai consolidato. L’articolo 309 del Decreto Legislativo 297/94 prevede infatti che i docenti di religione partecipino “alle valutazioni periodiche e finali” solo degli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento: non è invece prevista una loro partecipazione agli esami. Norme precedenti ribadiscono come il docente di religione non possa nè svolgere esami e nè influire con il suo voto nel determinare l’ammissione alla classe successiva”.
Segreteria provinciale Cgil Livorno
Segretaria provinciale Flc-Cgil Livorno