Cronaca 31 Gennaio 2022

L’Imu non si paga se l’immobile è occupato

Il Comune di Livorno deve restituire l'imposta già versata

Livorno 31 gennaio 2022

Una sentenza rivoluzionaria sul pagamento dell’imposta dell’IMU:  se l’immobile è occupato, l’imposta non è dovuta.

La decisione è della Commissione tributaria della Toscana con la con la sentenza 67 del 19 gennaio 2022 riportata ieri da Italia Oggi.

La Commissione tributaria della Toscana ha respinto un ricorso del Comune di Livorno  nel quale l’ente locale contestava la sentenza della Commissione tributaria provinciale sull’indebita percezione dell’imposta municipale unica dal 2015 al 2017 su un edificio composto da otto immobili e occupato abusivamente da soggetti in stato di emergenza abitativa e che non era mai stato sgomberato dalla forza pubblica.

Se lo Stato non garantisce il diritto di proprietà del cittadino non può pretendere il pagamento di un’imposta patrimoniale come l’Imu.

Le Forze di polizia dovrebbero attivarsi per tutelare il diritto di proprietà di un immobile in caso di occupazione abusiva.

Qualora ciò non avvenga il comune non ha titolo per richiedere il pagamento dell’imposta ed è tenuto a rimborsare le somme versate dal contribuente

Il cuore della sentenza,  è il riferimento all’articolo 1140 del Codice Civile

L’art. 1140 cita “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.

Pertanto, “se gli organi di polizia si astengono dal difendere il diritto di proprietà di colui cui il Comune richiede il pagamento dell’Imu, questi è privo di tutela e senza possesso poiché in mancanza di possibilità di attivare i diritti possessori”.

Viene, pertanto, sancito il principio in base al quale:

“il titolare di un immobile occupato non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo”.

Di qui il rimborso sull’imposta già pagata dalla proprietà per evitare di incorrere nel pagamento di sanzioni e interessi.

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