Aree pubbliche 18 Agosto 2023

Livorno: Lavori al condominio, “vietato parcheggiare auto nere accanto a quelle rosse” – La segnalazione

Divieti temporanei di sosta, cosa dice la legge e i casi in cui si può ottenere l'annullamento della multa

Livorno Lavori al condominio, vietato parcheggiare auto nere accanto a quelle rosse - La segnalazioneLivorno 18 agosto 2023 – Livorno: Lavori al condominio, “vietato parcheggiare auto nere accanto a quelle rosse”

In una via di Livorno, sono apparsi dei cartelli di divieto di sosta per lavori che hanno destato la curiosità e lo stupore dei residenti e dei passanti.

Si tratta di cartelli di divieto di sorpasso, posizionati in modo precario con una parte del basamento sulla strada e l’altra sul marciapiede; su questa segnaletica è stato “appiccicato” un foglio con al centro un divieto di sosta e l’avviso dell’inizio lavori tre giorni dopo (il 21 agosto). Il tutto senza nessun riferimento a ordinanze comunali o a chi ha disposto i lavori.

La segnalazione è stata inviata da un lettore, che ha anche scattato una foto del cartello, in cui si vede chiaramente che si tratta di un vecchio avviso ritoccato, con la scritta “condominio via xxxx” e la data “fine lavori” cancellate. Inoltre, nel cartello sono disegnate due auto, una rossa e una nera, come se fosse vietato parcheggiare le auto nere accanto a quelle rosse.

Il lettore si chiede chi abbia messo i cartelli, se siano legali e se qualcuno li controlli.

Afferma infatti che a Livorno non è raro vedere cartelli simili, senza nessun accenno a regolare ordinanza, e che evidenziano l’uso di vecchi avvisi ritoccati, senza nemmeno “faticare” per ristamparli.

Aggiunge inoltre che la data di “fine lavori” è indefinita e che non si capisce chi sia il responsabile dei lavori.

Il lettore chiede infine alla Polizia Municipale di intervenire per verificare la regolarità dei cartelli e dei lavori, e per garantire la sicurezza della circolazione stradale e dei diritti dei cittadini

Cosa dice la legge

 

L’articolo 6, comma 4, lettera f, del Codice della strada riconosce all’ente proprietario della strada la facoltà di:

Vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati

Tale norma impone, quindi, all’ente proprietario della strada di rendere noto il divieto – mediante cartelli o altri mezzi di segnalazione – almeno 48 ore prima dell’inizio dell’evento.

L’obbligo della segnalazione almeno 48 ore prima l’inizio del divieto è imposto dunque all’ente proprietario della strada e va a tutela di chi può avere parcheggiato il veicolo prima dell’apposizione fisica del divieto, proprio in ragione della temporaneità od occasionalità del divieto.

La tempistica è proprio uno dei principali motivi per i quali si può contestare la multa, infatti molto spesso la cartellonistica viene posizionate senza rispettare il termine minimo di 48 ore previsto dalla norma.

oltre a posizionare l’avviso 48 ore prima dell’inizio del divieto deve rispettare degli altri obblighi, in particolare:

1- Il segnale deve essere ben visibile e non collocato a ridosso dei marciapiedi e/o poggiato a terra senza ancoraggi;

2- Il provvedimento di divieto di sosta temporaneo deve essere emanato dal dirigente comunale preposto, pena il vizio di incompetenza se le ordinanze dovessero provenire da altro soggetto;

3- Sulla segnaletica devono essere riportati esattamente la data e l’orario di inizio e fine del divieto, così come anche lo spazio interessato da tale nuova e temporanea regolamentazione.

Il mancato rispetto di questi obblighi costituisce motivo per contestare la multa per divieto di sosta temporaneo.

Alcuni casi in cui è stato ottenuto l’annullamento della multa per divieto di sosta temporaneo:

 

Il mancato rispetto di segnalare il divieto almeno 48 ore prima del suo inizio

Uno dei motivi principali per i quali si può ottenere l’annullamento della multa per divieto di sosta temporaneo è il mancato rispetto dell’obbligo di segnalazione del divieto almeno 48 ore prima dell’inizio dello stesso.

In questo caso, chiaramente, il ricorrente non può limitarsi ad affermare che il divieto era assente nel momento in cui hai lasciato l’auto; è necessario fornire la prova non facile del mancato rispetto dell’obbligo di segnalazione.

Segnaletica inadeguata o poco visibile

La scarsa visibilità della segnaletica è un motivo di ricorso. Questo vale in generale nei confronti di ogni verbale ed assume particolare rilevanza nel caso delle multe per divieto sosta temporaneo.

Molto spesso infatti la segnaletica utilizzata per i divieti di sosta temporanei è poco visibile o posizionata in modo da non consentire la corretta individuazione del punto di inizio e di fine del divieto.  In particolare i cartelli devono essere collocati ad ogni intersezione con altre strade; non posizionati a ridosso di siepi, alberi o cassonetti della spazzatura.

 

La segnaletica non correttamente ancorata al terreno

Nella maggioranza dei casi la segnaletica utilizzata è mobile. Le normative richiedono che questa sia adeguatamente ancorata al terreno.

In caso contrario infatti, potrebbe:

essere spostata; divelta o occultata da agenti atmosferici, persone o altre circostanze esterne (ad esempio urti da parte di macchine).

Esistono due sentenze di annullamento della sanzione da parte di due giudici di pace:

la sentenza del 14 gennaio 2010, n. 15 del giudice di pace di taranto e quella n. 1186 del 2 dicembre 2012 ha annullato un verbale per divieto di sosta temporaneo di Lodi

Proprio con riferimento ai segnali di divieto di sosta non adeguatamente ancorati al terreno il Giudice di pace Taranto, con la sentenza del 14 gennaio 2010, n. 15, ha annullato un verbale per divieto di sosta temporaneo affermando che:

Nella prima sentenza il giudice di pace motiva l’annullamento ritenendo non sufficiente che i segnali mobili siano ancorati al terreno con idonei pesi.  I segnali, anche se provvisori e mobili, devono quantomeno essere fissati al suolo con bulloni ancorati nel manto stradale, per evitare; il facile spostamento, che spesso notoriamente avviene.

Nella seconda sentenza invece il giudice di pace viste le foto allegate al ricorso sentenzia l’annullamento perchè  il divieto é segnalato da un cartellone poggiato a terra senza alcun ancoraggio; a ridosso del marciapiedi e non di fronte alla via dove insiste il divieto.

 

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