Cronaca 4 Novembre 2026

Livorno, stretta sulle guide turistiche abusive: verifiche sul tesserino e sanzioni fino a 12mila euro

Livorno 4 novembre 2026

Controlli contro le guide turistiche abusive: multe fino a 12mila euro

Più turisti in città e, insieme alle opportunità per il territorio, anche il rischio di un aumento dell’abusivismo nel settore delle visite guidate. Il Comune di Livorno e la Polizia Locale avviano un’azione di controllo per verificare il rispetto delle norme che regolano la professione di guida turistica e tutelare chi esercita regolarmente, dopo aver conseguito i requisiti previsti dalla legge.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Comunale dall’assessore al Turismo Rocco Garufo, insieme a Marco Vaccai, commissario della Polizia Locale responsabile delle sezioni specializzate, e ai rappresentanti delle guide turistiche abilitate di Livorno, appartenenti all’Associazione Guide Turistiche e all’Associazione Guide Storiche.

Garufo ha sottolineato come l’incremento delle presenze turistiche abbia portato anche alcune criticità, tra cui il fenomeno delle guide abusive. L’Amministrazione, in collaborazione con la Polizia Locale, intende quindi intensificare i controlli per garantire il rispetto delle regole e tutelare i professionisti in possesso dei requisiti necessari.

Le guide Fabrizio Ottone e Francesca Sorrentino hanno confermato di aver riscontrato, soprattutto negli ultimi anni, un aumento significativo di persone che svolgerebbero l’attività senza i titoli richiesti.

La normativa nazionale prevede che, per esercitare regolarmente, una guida turistica debba essere iscritta all’Elenco nazionale delle guide turistiche del Ministero del Turismo, dopo aver superato l’apposito esame e adempiuto agli obblighi di formazione continua. Durante l’attività professionale deve inoltre esibire il tesserino di Guida Turistica Nazionale, dotato di QR code che consente di verificare l’iscrizione nell’elenco ministeriale.

Regole specifiche sono previste anche per chi svolge la professione in maniera temporanea. In questo caso è necessario presentare un’apposita istanza attraverso la Piattaforma delle Professioni Turistiche del Ministero del Turismo e ottenere il nulla osta ministeriale, valido 12 mesi. L’attività può essere esercitata per un massimo complessivo di 60 giorni all’anno e per non più di 20 giorni consecutivi per ciascun periodo.

Per chi esercita abusivamente la professione, senza essere iscritto nell’apposito elenco nazionale, è prevista una sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro.

Le guide abilitate chiedono inoltre una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza del loro lavoro. Come ha evidenziato Francesca Sorrentino, la professione richiede studio e aggiornamento continui, indispensabili per valorizzare il territorio e garantire ai visitatori un servizio qualificato. L’abusivismo, ha aggiunto, incide anche sulle opportunità di lavoro dei professionisti regolarmente abilitati.

 

Quadro normativo di riferimento

1.1 Legge 13 dicembre 2023, n. 190 La legge n. 190/2023 ha introdotto una disciplina organica e uniforme a livello nazionale della professione di guida turistica, superando la precedente frammentazione regionale. I pilastri della riforma sono (cfr. in particolare gli articoli 2, 11 e 12 della legge): • definizione univoca della professione di guida turistica; • individuazione delle attività riservate ai professionisti abilitati; • istituzione dell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT); • previsione di obblighi, divieti e sanzioni; • attribuzione ai Comuni delle funzioni di controllo e accertamento delle violazioni, nonché di irrogazione delle relative sanzioni. 1.2 Decreto attuativo – D.M. 26 giugno 2024, n. 88 Il D.M. n. 88/2024 reca disposizioni applicative della legge, chiarendo in particolare (cfr. gli articoli 24–27): • le procedure di accertamento delle violazioni; • il ruolo dei Comuni e della Polizia Locale; • le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative, i cui proventi sono incamerati dai Comuni

Attività riservate alla guida turistica

Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 190/2023, costituiscono attività proprie della professione di guida turistica:

• l’illustrazione e l’interpretazione dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano;

• la conduzione di visite guidate con persone singole o gruppi di persone nei luoghi e contesti di interesse turistico;

• Lo svolgimento delle attività di cui sopra anche in correlazione anche ai contesti demo-etno antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da soggetti abilitati e iscritti all’ENGT, salvo le eccezioni di cui all’art. 3, comma 2, della Legge n. 190/20231. 1Non sono richiesti i requisiti professionali:

1) per l’esercizio della professione su base temporanea e occasionale da parte di soggetti abilitati in Paesi membri dell’UE.

2) nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l’ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un’istanza da parte dell’interessato.

Diritti delle guide turistiche (artt. 3 e 9 Legge n. 190/2023)

• Negli istituti e nei luoghi della cultura, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato; • Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento hanno diritto all’ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi.

Obblighi delle guide turistiche (art. 11 Legge n. 190/2023)

La guida turistica, nell’esercizio dell’attività, ha l’obbligo di: • esporre in modo visibile il tesserino di riconoscimento; • esibire il tesserino su richiesta degli organi di controllo; • fornire informazioni trasparenti sui costi della prestazione. La violazione di tali obblighi comporta sanzioni amministrative.

Divieti e contrasto all’abusivismo (art. 12 Legge n. 190/2023)

È fatto divieto: • a chiunque di esercitare o offrire attività proprie delle guide turistiche in violazione della legge n. 190/2023 e senza iscrizione nell’ENGT; • a chi non è in possesso dell’abilitazione professionale, di utilizzare tessere o altri segni distintivi idonei a simulare la qualifica di guida turistica; • ad agenzie di viaggio, tour operator e intermediari di servizi turistici di avvalersi, anche tramite piattaforme digitali, di soggetti non iscritti nell’ENGT per lo svolgimento di attività proprie delle guide turistiche. Gli intermediari hanno inoltre l’obbligo di indicare il numero di iscrizione ENGT della guida utilizzata.

Sanzioni amministrative

Ai sensi dell’art. 12 della L. n. 190/2023, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in caso di: ➢ Esercizio abusivo della professione di guida turistica (assenza di iscrizione all’ENGT): sanzione da 3.000 a 12.000 euro ➢ Utilizzo indebito di tesserini o altri segni distintivi idonei a simulare la qualifica di guida turistica: sanzione da 3.000 a 12.000 euro. ➢ Agenzie di viaggio, tour operator o altri intermediari, che si avvalgono di soggetti non iscritti all’ENGT, anche tramite piattaforme digitali: sanzione da 5.000 a 15.000 euro. ➢ Responsabili di istituti e luoghi della cultura che ostacolano l’accesso delle guide abilitate e lo svolgimento della relativa attività: sanzione da 5.000 a 15.000 euro. ➢ Mancata esposizione o mancata esibizione del tesserino di riconoscimento da parte della guida abilitata: sanzione da 500 a 1.500 euro. Il Comune nel cui territorio è commesso il fatto illecito è competente all’accertamento, all’irrogazione della sanzione e all’incameramento dei relativi proventi, secondo le procedure di cui al D.M. n. 88/2024.

Ruolo operativo dei Comuni

7.1 Funzioni attribuite ai Comuni (artt. 24 e segg. D.M. n. 88/2024) I Comuni sono competenti per: • la verifica dell’iscrizione del professionista all’ENGT, tramite strumentazione preposta alla scansione del codice univoco/tesserino elettronico; • il coordinamento dei controlli anche tramite la Polizia Locale; • l’accertamento delle violazioni; • l’irrogazione delle sanzioni amministrative.

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