Provincia 17 Luglio 2026

Movida a Rosignano, Marabotti vieta la vendita di bevande in bottiglia

Rosignano Marittimo (Livorno) 17 luglio 2026

divieto-bevande-in-contenitori-di-vetroOrdinanza del sindaco Claudio Marabotti (la numero 551) relativa alle limitazioni per la vendita di bevande in contenitori di vetro e alla detenzione delle stesse per il consumo sulle aree pubbliche. Il provvedimento – finalizzato ad una sana movida – sarà valido fino al 13 settembre 2026 su tutto il territorio del Comune di Rosignano Marittimo dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo.

Di conseguenza ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, ecc.), alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea viene disposto il divieto di vendita in contenitori di vetro, di alcolici, superalcolici e qualsiasi altro genere di bevande; e il divieto di somministrare alcolici, superalcolici e altre bevande in contenitori di vetro.

Nei confronti dei soggetti fruitori, c’è il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro per il consumo delle stesse su area pubblica: scogliere e arenili pubblici, nei centri storici e in particolare in Piazza della Vittoria e Pineta Marradi a Castiglioncello, Piazza Garibaldi a Vada, Lungomare Monte alla Rena e Piazza delle 4 Repubbliche Marinare a Rosignano Solvay.

I divieti indicati non trovano applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano da parte dei clienti all’interno del locale, di quelli seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale, su suolo pubblico dato in concessione allesercizio. Non c’è divieto quando la vendita e/o somministrazione accompagna ed è correlata allasporto delle bevande nellambito dellacquisto in via principale di alimenti in vendita presso lesercizio stesso destinati a costituire un pasto.

Il non rispetto dei divieti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro in osservanza dellarticolo 50 co. 7 bis.1 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Nelle premesse dellordinanza si fa riferimento agli anni passati quando si è verificato, specialmente durante il periodo estivo, il rinvenimento di cocci di vetro dovuti a rottura di bottiglie e/o contenitori simili su strade, allinterno di parchi urbani o giardini pubblici e nelle aree verdi attrezzate con aiuole e panchine, con serio pericolo per lincolumità della cittadinanza con particolare riguardo ai bambini ed anche ad animali domestici, abituali frequentatori di tali luoghi. Situazioni per le quali “è doveroso ed urgente intervenire, a tutela delligiene, del decoro e sicurezza urbana e alla incolumità pubblica insidiata dallabbandono di contenitori di vetro specie nelle ore serali e notturne.

Nella premessa dellordinanza 551 si fa riferimento al fatto che labbandono su suolo di bottiglie, bicchieri in vetro, plastica e/o lattine, è collegato alla vendita e/o somministrazione da parte dei pubblici esercizi di bevande in contenitori di vetro che sovente vengono consumate allesterno dei suddetti esercizi. Inoltre, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi, le bottiglie ed i bicchieri dopo luso, sono sempre più spesso volontariamente rotti e frantumati a terra sparsi sullarea pubblicae si sottolinea che episodi di euforia collettiva possono trascendere a fatti comportanti danni a cose e persone a causa dellutilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie e oggetti in vetro abbandonati in strada, che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità”.

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