Cronaca 24 Febbraio 2019

Oltre 2 milioni di euro da restituire per i contrassegni? Presentata mozione in Comune

Richiesta del pagamento dei contrassegni residenti, il Comune poteva farlo o no? “Questo è il dilemma”.

L’amministrazione pentastellata ha incassato dai contrassegni auto nel 2016 oltre un milione e centomila euro, nel 2017 non è stato richiesto il pagamento e nel 2018 sono entrati nelle casse del Comune più di novecentosettantamila euro.

Il totale incassato per questi due anni, senza tenere conto del 2019, supera i due milioni di euro.

Il consigliere comunale Elisa Amato (FI) ha presentato una mozione nella quale si chiedono chiarimenti in merito e la restituzione immediata dei soldi ai cittadini. L’atto è stato poi supportato da Caruso (Pd) e Grillotti (Potere al Popolo) .

Come scritto nella mozione presentata sembrerebbe che (secondo la legge nazionale), in mancanza di un PUT (Piano Urbano del Traffico) approvato, non si potrebbe richiedere il pagamento dei contrassegni auto. Questo piano a Livorno non sarebbe stato approvato, pertanto il pagamento non poteva essere richiesto e per questo le somme incassate dovrebbero essere restituite.

Se effettivamente questi soldi dovessero essere restituiti, essendo stati messi a bilancio, si creerebbe un grosso problema per qualsiasi forza politica amministrerà il Comune di Livorno dopo le prossime elezioni amministrative.

La mozione presentata in Comune

Mozione: Procedura di ravvedimento in ottemperanza alla direttiva 21 luglio 1997, n.3816 del MIT, Pubblicata sulla G.U. n.213 del 12/09/97.

IL CONSIGLIO COMUNALE Viste le delibere :
n° 65 del 08/03/2016
n° 369 del 30/07/2016
n° 929 del 07/12/2018
n° 984 del 14/12/2018
n° 19 del 18/01/2019

dove la Giunta Comunale delibera in materia di “TARIFFE PER | CONTRASSEGNI DELLE ZONE ZTL E ZSC. “della città per gli anni che vanno dal 2016 al 2019;

Considerato che il P.U.T. (Piano Urbano del Traffico) nella Città di Livorno non é stato mai adottato e, sia negli atti che negli anni, si fa riferimento unicamente ad un P.G.T.U (piano Generale del Traffico Urbano) adottato con delibera di C.C. n° 53 del 21.03.2000 quale
strumento programmatico iniziale ma incompleto;

Vista la direttiva 21 luglio 1997, n.3816 del MIT, Pubblicata sulla G.U. n.213 del 12/09/97, che recita: “I comuni per poter subordinare l’accesso alle zone a traffico limitato al pagamento di una somma devono:

«aver Istituito una ZTL (zona a traffico limitato) ai sensi dell’art. 7, comma 9 del NCS;

*aver adottato il Piano urbano del traffico ai sensi dell’art.36 del NCS;

* aver introdotto la tariffazione degli accessi alla ZTL all’Interno del Piano urbano del traffico, avendo verificato che tale provvedimento (che costituisce una ulteriore misura di selezione rispetto alla limitazione dell’accesso ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli a motore) sl rende effettivamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano urbano del traffico.

Di tale verifica deve essere data documentazione in uno specifico paragrafo della relazione tecnica che accompagna il suddetto Piano.

E’ ammessa l’adozione della tariffazione degli accessi per i comuni che non hanno ancora adottato Il Piano urbano del traffico, unicamente in via sperimentale e per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che nella relazione tecnica che dovrà accompagnare il progetto di tariffazione siano precisati gli obiettivi ed | relativi criteri di verifica.”

Considerato che, da quanto sopra espresso, si evince chiaramente la illegittimità delle delibere sopra riportate e la necessità del loro annullamento:

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

A procedere all’annullamento delle delibere sopra citate ed alla restituzione immediata ai cittadini contribuenti delle somme pagate per tali permessi negli anni che vanno dal 2016 al 2019, pur senza l’aggravio degli interessi legali che sarebbero comunque dovuti.