Cronaca 26 Luglio 2019

Politiche per la disabilità, news di luglio 2019 sul mondo del lavoro

Le novità luglio in materia di politiche per la disabilità e lavoro

Newsletter a cura di Stefano Cionini CGIL Livorno.

Gli argomenti trattati:

1)IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HA EMANATO LINEE GUIDA IN MATERIA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (DIRETTIVA N. 1/2019- 24/06/2019)

2) IL MINISTRO FONTANA FIRMA IL DECRETO: PIÙ FONDI PER OCCUPAZIONE
PERSONE CON DISABILITÀ

3) OBBLIGO DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
COLLOCAMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HA EMANATO LINEE GUIDA IN MATERIA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (DIRETTIVA N. 1/2019- 24/06/2019)

La finalità perseguita dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Ammnistrazione è quella di rendere più efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collocamento obbligatorio.

Il Ministro della Pubblica amministrazione ha adottato la Direttiva n. 1 del 24 giugno 2019 avente come oggetto “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo1999, n. 68 – Legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25”

In premessa si precisa che la Direttiva scaturisce dalla complessità delle disposizioni normative in materia di collocamento obbligatorio presso le amministrazioni pubbliche e dalla conseguente opportunità di dettare indirizzi e linee guida per una corretta ed omogenea applicazione della
normativa di riferimento.

La direttiva è stata condivisa con il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della difesa, il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute, con l’ANPAL, l’INL, l’INPS, preventivamente inviata alla Consulta nazionale per l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità ed alle principali associazioni di categoria. È stato, altresì, acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 20 giugno 2019.

La finalità perseguita è quella di rendere più efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collocamento obbligatorio, in coerenza con:
 l’articolo 3 della Cost. che sancisce il principio di eguaglianza per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
 l’articolo 4 della Cost., il quale sancisce il diritto al lavoro di tutti i cittadini;
 l’articolo 38 della Cost. che prevede per gli inabili ed i minorati il diritto all’educazione e all’avviamento professionale;
 l’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 secondo cui occorre favorire la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell’unione europea del 27 novembre 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che,
all’articolo 5, così recita: “Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli”;
 il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 che adotta il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità;

 la legge del 4 novembre 2010, n. 183 che, nel modificare alcuni articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha rafforzato la garanzia del principio di parità e pari opportunità e il conseguente divieto di discriminazione;
 il comma 2 dell’articolo 57 del d.lgs. 165/2001 secondo cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure per attuare le direttive dell’Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

La direttiva affronta anche le problematiche derivanti dall’estensione dei benefici della legge 23 novembre 1998, n. 407 di cui godono le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ad altre categorie come le vittime del dovere e di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero
siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

La direttiva costituisce una vera e propria guida sulla normativa in materia di assunzione delle persone con disabilità ed elle altre categorie protette e sulla sua applicazione.

La trattazione della tematica è suddivisa in tre diverse Sezioni, all’interno delle quali sono affrontate le specificità e le modalità di assunzioni obbligatorie consentite:
 Sezione prima: Legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili econgiunti superstiti di cui all’articolo 18, comma 2;
 Sezione seconda: Legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
 Sezione terza: Le categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dell’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
La direttiva chiarisce che la legge 68/1999 si applica sia al lavoro privato, sia al lavoro pubblico. Nella direttiva sono richiamati gli orientamenti interpretativi elaborati per il settore privato laddove compatibili con il settore pubblico, in assenza di una diversa e specifica disciplina per le pubbliche
amministrazioni.

La direttiva fornisce indicazioni solo per quanto riguarda il datore di lavoro pubblico e, conseguentemente, le amministrazioni pubbliche applicheranno la disciplina normativa in materia tenendo conto delle presenti linee di indirizzo.

Rimangono salve le disposizioni speciali vigenti per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del d.lgs. 165/2001. In relazione agli
indirizzi di cui alla presente direttiva si considerano superati, ove non espressamente riportati, i contenuti della Circolare del 14 novembre 2003, n. 2. (28 giugno 2019)
Fonte: Superabile.it

IL MINISTRO FONTANA FIRMA IL DECRETO: PIÙ FONDI PER OCCUPAZIONE
PERSONE CON DISABILITÀ

Trasferita all’Inps per il 2019 un’ulteriore tranche di circa 12 milioni di euro per l’assunzione dei lavoratori con disabilità. Risorse a valere sul “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili” previsto nella legge 68 del 1999

Il Ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, ha firmato oggi il decreto, condiviso con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale viene trasferita all’Inps per il 2019 un’ulteriore tranche di circa 12 milioni di euro per l’assunzione dei lavoratori con disabilità.

Risorse a valere sul “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili” previsto nella legge 68 del 1999.

“Dopo aver incrementato di 10 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo, portandolo da venti a trenta milioni – spiega il Ministro Fontana – continuiamo a lavorare per il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Un diritto che per diventare effettivo deve essere supportato da adeguate politiche attive del lavoro che valorizzino le competenze e le professionalità”.
(3 luglio 2019)
Fonte: Vita.it

OBBLIGO DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E COLLOCAMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

La direttiva n. 1 del 24 giugno 2019 emanata dal Ministro della Pubblica amministrazione contenente linee guida in materia di collocamento obbligatorio rileva che il rispetto degli obblighi di trasparenza è di grande rilevanza per la tutela del diritto al lavoro delle categorie protette ce.

La direttiva n. 1/2019 emanata dal Ministro della Pubblica amministrazione in data 24 giugno 2019 contenente linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette affronta, al punto 4.2, il tema della trasparenza della pubblica amministrazione rilevando che “il rispetto degli
obblighi di trasparenza è di grande rilevanza in materia di collocamento obbligatorio a garanzia dell’effettività della tutela del diritto al lavoro delle categorie protette e secondo la cultura del bilancio sociale”.

Nella direttiva si ricorda che il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” all’articolo 54 stabilisce qual è il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

Tra le altre informazioni che i siti delle pubbliche amministrazioni devono necessariamente contenere vi sono i seguenti dati pubblici: l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale e i bandi di concorso.

In ragione poi di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, secondo cui, in base al comma 1, la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, è plausibile ritenere che le amministrazioni debbano pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati
relativi alla quota d’obbligo e alle procedure attivate per la copertura della stessa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39-quater, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Si ricorda che l’articolo 39-quater – comma 2 prevede che, entro i successivi sessanta giorni dall’invio del prospetto informativo, le pubbliche amministrazioni devono trasmettere, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo
requisito della scuola dell’obbligo, riservati a persone disabili iscritte nell’apposito elenco, o, in alternativa, le convenzioni di cui all’articolo 11 della legge n. 68/99.

Queste informazioni sono trasmesse anche al fine di consentire una opportuna verifica della disciplina delle quote di riserva, in rapporto anche a quanto previsto per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.

Le informazioni sono trasmesse anche alla Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità che, secondo l’art. 39-bis, comma 3, lettera e) del Decreto Legislativo n. 165/2001 può prevedere interventi straordinari per l’adozione degli accomodamenti
ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

La direttiva n. 1/2019 continua specificando ulteriormente che le amministrazioni dovranno indicare sui siti:
 la dotazione organica necessariamente distinta per aree o categorie;
 il numero delle persone con disabilità da assumere in base alle previsioni dell’articolo 3 della legge 68/1999;
 il numero delle persone con disabilità già reclutate a copertura della quota obbligatoria;
 le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro, comprese le eventuali convenzioni ai sensi dell’articolo 11 della legge 68/1999, finalizzate al completamento della quota obbligatoria.

Fonte: Superabile.it