Reintegro sanitari non vaccinati, la Regione decide: “Evitare l’impiego in reparti con pazienti dalle difese immunitarie ridotte”
Livorno 10 novembre 2022 – Reintegro sanitari non vaccinati, la Regione decide: “Evitare l’impiego in reparti con pazienti dalle difese immunitarie ridotte”
La direzione dell’assessorato alla sanità invia una circolare con raccomandazioni e chiarimenti sul reintegro degli operatori che non si sono vaccinati contro il Covid-19
La Regione richiama le aziende sanitarie ad un’attenta valutazione delle attività a cui saranno adibiti gli operatori che non si sono vaccinati contro il Covid-19 ed ora rentegrati per effetto delle scelte del Governo nazionale.
In particolare, si sottolinea in una circolare delle direzione dell’assessorato alla sanità rivolta ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, si dovrà evitare che i sanitari riammessi al lavoro siano collocati in reparti in cui vi siano pazienti prevalentemente affetti da patologie che riducono in maniera significativa le difese immunitarie, come – solo per citare alcuni esempi – trapiantati di organo solido o di midollo, malattie oncoematologiche o malattie in trattamento immunosoppressivo.
La circolare è stata inviata dopo un confronto con i servizi di prevenzione e protezione aziendali, i rappresentanti dei medici competenti e le direzioni sanitarie che c’è stato ieri.
L’applicazione del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008 – si precisa ancora nella circolare – costituisce il riferimento fondamentale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e si ricorda di mantenere il corretto utilizzo delle mascherine Ffp2 e di tutti gli altri necessari dispositivi di protezione, compreso il rispetto delle norme igienico comportamentali.
Quanto alla sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, come precisato di recente anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovrà essere effettuata agli operatori non vaccinati esclusivamente nei casi previsti dall’art. 41 del decreto del 2008, comprese dunque le visite preventive e periodiche per stabilire l’idoneità alla mansione.
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