Cronaca 10 Marzo 2020

Rossi butta fuori dalla Toscana chi è venuto in vacanza dalle zone rosse

Firmata l'ordinanza

coronavirusToscana, Firenze 10 marzo 2020 – Coronavirus, nuova ordinanza di Rossi: “Chi è venuto in Toscana per vacanza, torni a casa propria”

Chi, per motivi diversi da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, arriva in Toscana, o ci sia arrivato negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, mette a rischio la salute della collettività e anche la propria, non avendo sul territorio toscano il proprio medico o pediatra di famiglia, figura che riveste un ruolo centrale nell’assistenza sanitaria garantita dal Servizio sanitario nazionale.

Per questo il presidente Enrico Rossi ha firmato oggi pomeriggio una nuova ordinanza, la numero 10 (vedi allegato), che stabilisce che le persone indicate sopra facciano rientro immediato al proprio domicilio, abitazione o residenza. L’ordinanza è rivolta chiaramente alle migliaia di persone che negli ultimi giorni sono venute in Toscana dalla Lombardia e dalle province “rosse” del nord Italia.

In particolare, l’ordinanza dice che, per garantire l’appropriatezza delle cure erogate e salvaguardare la funzionalità del SSR, garantendo la cura dei pazienti complessi e gravi e la gestione delle emergenze, qualora le persone indicate accedano ad un Pronto Soccorso del Servizio Sanitario Toscano, se il loro stato di salute non necessita di ricovero, saranno invitate a farsi prendere in carico dal proprio medico o pediatra di famiglia del luogo di domicilio, abitazione o residenza fuori Toscana, dal quale dovranno recarsi.

La stessa ordinanza prescrive – e questo vale per tutti – che dovrà essere il Servizio di igiene pubblica territorialmente competente a prescrivere la quarantena, con sorveglianza attiva per un periodo massimo di 14 giorni, dandone comunicazione al sindaco, in qualità di autorità sanitaria territorialmente competente.

Ancora, viene demandato alla Task force sanitaria il compito di individuare le misure straordinarie e temporanee di riassetto organizzativo della rete ospedaliera, anche avvalendosi delle strutture private accreditate, per riuscire a garantire massima efficienza ai processi di presa in carico dei pazienti affetti da Coronavirus e, contestualmente, offrire massima tutela della salute della collettività.

Infine, l’ordinanza stabilisce che gli operatori sanitari che sono stati in quarantena possano rientrare al lavoro se non hanno tampone positivo al Covid o particolari sintomi.

Ordinanza n.10 del 10 marzo 2020 “Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus Covid-19”

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della

protezione civile e disciplina della relativa attività);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Richiamata l’ordinanza n.6 del 2 marzo 2020, mediante la quale, tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM sopracitato, sono state disposte misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo, fra l’altro, che chiunque avesse fatto ingresso in Toscana negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, avrebbe dovuto comunicare tale circostanza, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario;

Richiamata l’ordinanza n.7 del 4 marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;