Cronaca 3 Marzo 2020

Scelte di fine vita, istituito in Comune un registro delle disposizioni

Livorno, 3 marzo 2020 – “L’obiettivo di questa iniziativa è quello di portare alla conoscenza pubblica l’esistenza delle D.A.T (disposizioni anticipate di trattamento) ed il registro che il Comune di Livorno ha istituito per i cittadini residenti”.

Lo ha dichiarato l’assessore al sociale Andrea Raspanti in una conferenza stampa svoltasi a palazzo comunale nel corso della quale sono state fornite tutte le informazioni in merito alle D.A.T.: che cosa sono, come si registrano e la nuova Banca Dati Nazionale, di recente costituzione,  in cui andranno a confluire.

L’Amministrazione comunale – ha detto l’assessore –  vuol fare conoscere questa opportunità che le persone hanno relativamente a scelte ( consenso o rifiuto) che riguardano, in caso di incapacità di autodeterminarsi , trattamenti sanitari quali accertamenti diagnostici , scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. Scelte che hanno a che fare con la sfera personale di ciascun individuo ma che ogni individuo deve essere messo in grado di conoscere per essere protagonista del proprio percorso di cura e precisamente del trattamento di fine vita. Una opportunità dunque che noi dobbiamo trasmettere e far conoscere in quanto legge dello Stato”.

Una procedura delicata quella delle D.A.T. che possono essere redatte in vario modo e per le quali il Comune di Livorno, attraverso l’ufficio di Stato Civile, si è attrezzato per registrarle fin dalla legge del 22 dicembre 2017 n.219 che ne istituiva il Registro . Nel Comune di Livorno ne sono state registrate 148 nel 2018 e 436 nel 2019. 

Qui di seguito tutte le informazioni che sono state fornite in conferenza stampa per una puntuale informazione al cittadino.

Il Comune di Livorno, recependo quanto prescritto dalla Legge 22 dicembre 2017 n. 219 “ Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, ha istituito il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.). L’iscrizione in tale Registro è riservata ai soli cittadini residenti nel Comune di Livorno.

Che cosa sono le D.A.T.

Sono delle disposizioni che la persona maggiorenne e capace d’intendere e volere, in previsione della eventuale futura incapacità di manifestare la propria volontà, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprimere le proprie volontà  in materia di trattamenti sanitari nonche il consenso o il rifiuto di  determinati:

·         accertamenti diagnostici;

·         scelte terapeutiche;

·         singoli trattamenti sanitari.

 

Chi le può fare

Qualunque persona che sia:

·         maggiorenne;

·         capace di intendere e di volere.

Per poter presentare le DAT presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune è necessario essere residenti nel Comune stesso.

 

Come si manifestano le D.A.T.
La legge 219/2017 dispone che le DAT devono essere redatte:

·         per atto pubblico (davanti al notaio) , oppure

·         per scrittura privata autenticata (davanti al notaio), oppure

·         per scrittura privata consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del Disponente;

·         presso le strutture sanitarie, in registro sanitario elettronico su base Regionale , qualora le Regioni abbiano istituito modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico. In tal caso il disponente può decidere se depositare copia o indicare ove sia reperibile.

Se condizioni fisiche non lo consentono, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Cosa fare per far registrare una DAT in Comune:

Il cittadino che voglia depositare la propria D.A.T. deve:

1.      prendere contatti con l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per fissare un appuntamento, telefonando al n. 0586/820462, 820413 in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00; martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15,30 alle 17,30).

2.      consegnare personalmente la D.A.T. all’Ufficio di Stato Civile, presentandosi con un valido documento di identità nel giorno e nell’ora dell’appuntamento;

3.      la D.A.T. deve essere sottoscritta dal Disponente ed eventualmente dal Fiduciario, oltre che dal Fiduciario supplente, se nominati dal Disponente. Anche il Fiduciario deve essere persona maggiorenne e capace d’intendere e volere. L’accettazione della nomina da parte del Fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle D.A.T. o eventualmente con atto successivo. In assenza di esplicita accettazione da parte del Fiduciario la sua nomina non produce effetti.

4.      consegnare all’Ufficio di Stato Civile l’originale della D.A.T. che sarà annotata in un apposito Registro;

5.      al Disponente viene rilasciata ricevuta di avvenuta consegna della D.A.T.

Revoca registrazione
L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento.

Modifica della Disposizione Anticipata di Trattamento
Il Dichiarante può modificare la propria D.A.T. in qualunque momento.

 

La Banca Dati Nazionale

Con il Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019 n. 168entrato in vigore il 1° febbraio 2020, è stata istituita la Banca Dati Nazionale delle DAT e con la Circolare del Ministero dell’interno n. 2/2020 sono state fornite le prime indicazioni operative per l’implementazione della stessa banca dati

 

Contenuto della Banca Dati Nazionale

Nella banca dati nazionale dovranno confluire:

– copia delle DAT;

·         i dati anagrafici del disponente e del fiduciario, l’eventuale accettazione della nomina,

·         l’attestazione del consenso del disponente alla raccolta di copia delle DAT presso la Banca Dati Nazionale (in alternativa l’indicazione dell’allocazione della stessa ai fini della sua reperibilità);

Il Decreto prevede che per le DAT depositate dopo il 1 febbraio 2020, ai fini della trasmissione delle copie alla Banca Dati Nazionale, dovrà essere acquisito l’esplicito consenso del Disponente. Se il Disponente non acconsente al trasferimento della DAT alla Banca Dati Nazionale sarà trasmesso al Ministero della Salute solo il tracciato con le indicazioni personali del Disponente e del Fiduciario, nonché degli altri elementi utili a poter rintracciare la DAT nel luogo ove si trovi depositata.

 

Accesso alla Banca Dati

La consultazione dei dati sarà possibile da parte di alcuni soggetti:

a) il Medico che ha in cura il paziente ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, attuare scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari, laddove per il Disponente sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi;

b)il fiduciario, fino a quando conservi l’incarico;

c) il Disponente secondo le modalità di registrazione e identificazione previste nel disciplinare tecnico allegato al Decreto.

 

Fase Transitoria

Per le DAT depositate prima dell’entrata in vigore del Decreto, ossia prima del 1° febbraio 2020, è prevista una fase transitoria:

 

– Entro 60 giorni dall’attivazione della Banca dati nazionale (ossia entro il 31 marzo): trasmissione al Ministero della Salute di un elenco nominativo delle persone che hanno espresso DAT antecedentemente al 1° febbraio 2020;

– Entro 180 giorni dall’attivazione della Banca dati nazionale (ossia entro il 31 luglio): trasmissione al Ministero della Salute della copia delle DAT (registrate prima del 1 febbraio 2020, in formato PDF/A1) unitamente ai dati necessari all’implementazione della Banca Dati Nazionale, attraverso un file strutturato. Poiché prive del consenso del disponente, le DAT trasmesse alla Banca dati nazionale, su richiesta dello stesso disponente, potranno essere cancellate con le modalità previste dall’informativa di cui agli artt. 1° e 14 del Reg. EU 2016/679.

 

Conservazione delle DAT e trattamento di dati

Titolare principale del trattamento dei dati è il Ministero della Salute che dovrà adottare tutte le misure di sicurezza e riservatezza dei dati nonchè i soggetti che alimentano la banca dati nazionale.

I dati contenuti nella Banca dati nazionale possono essere diffusi dal Ministero della Salute esclusivamente in forma anonima e aggregata.

I dati contenuti nella Banca dati nazionale saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dal decesso del Disponente.

Le indicazioni, le modalità tecniche di trattamento, le misure tecniche di sicurezza sono contenute nel Disciplinare tecnico adottato dal Ministero della Salute e allegato al Decreto.