Stato di emergenza e sentenze: “La pandemia non è uno “stato di guerra”
"La situazione causata dal Covid non è giuridicamente assimilabile allo stato di guerra"
La pandemia non è uno ‘stato di guerra’. La notizia è lanciata da AGI (agenzia giornalistica italiana)
E’ quanto si legge nella motivazioni della sentenza con cui la giudice di Pisa Lina Manuali; assolve un cittadino per essere uscito di casa violando un Dpcm
Centrale nel ragionamento del giudice il concetto di “stato di emergenza”.
Il punto di partenza è che “l’ordinamento costituzionale italiano non contempla né lo stato di eccezione, né lo stato di emergenza al di fuori dello stato di guerra”. La “la situazione causata dal Covid non è giuridicamente assimilabile allo stato di guerra”.
E’ vero che la dottrina ammette un “implicito statuto costituzionale dell’emergenza a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza” ma; “la tutela di questi diritti non può ingigantirsi a tal punto da tiranneggiare la protezione di altri diritti di pari natura costituzionale”.
E, in ogni caso, se si stabilisce una gerarchia tra quale dei diritti costituzionali sia più importante in quel momento si deve farlo rispettando “i principi di legalità, riserva di legge, necessità, proporzionalità, bilanciamento e temporaneità”. Questo, secondo la sentenza, il Governo non lo avrebbe fatto. C’è una legge del 2018, il cosiddetto ‘Codice della Protezione Civile’, che attribuisce la possibilità di istituire uno ‘statuto di emergenza’ alla Presidenza del Consiglio ma solo nel caso di “calamità naturali”, “una dimensione di crisi del tutto diversa dalla pandemia provocata da agenti virali”.
In conclusione, per la giudice “manca qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria”.