Attualità 5 Agosto 2021

TNI Italia: “Green pass? Non ci stiamo, non siamo controllori. Eliminare per i ristoratori l’obbligo di verifica della certificazione”

tni no green pass nei ristorantiFirenze, 5 agosto 2021 – “Green pass? Non ci stiamo. Non siamo controllori, siamo ristoratori.

Non siamo tenuti a chiedere la carta di identità ai nostri clienti, né a scaricare l’app per la verifica.

Per questo nei giorni scorsi abbiamo organizzato un flash mob e presentato un emendamento che sarà discusso a settembre in Parlamento.

Quello che chiediamo è di eliminare per i ristoratori l’obbligo di verifica della certificazione green pass”, è quanto afferma la segretaria nazionale di TNI Italia, Cristina Tagliamento, in merito all’introduzione del green pass per consumare al tavolo all’interno dei ristoranti, misura che entrerà in vigore domani, 6 agosto.

“Nei nostri locali affiggeremo dei cartelli, attraverso i nostri canali social sensibilizzeremo e informeremo la popolazione perché sia in regola se chiede di consumare, con servizio al tavolo, all’interno del locale.

Ma non andremo oltre, non vogliamo diventare sceriffi”.

Il sindacato che tutela imprenditori e dipendenti del mondo Horeca ha inviato un quesito formale al Garante della Privacy, come già fatto dall’assessore agli Affari Legali della regione Piemonte.

“Vogliamo sapere – prosegue Tagliamento – se abbiamo ragione nell’affermare che non possiamo verificare i documenti dei clienti in quanto non abbiamo la funzione tipica dei pubblici ufficiali.

C’è molta confusione, con pareri discordanti. Non sappiamo chi eleverà eventuali sanzioni, chi chiamare in caso di contestazioni e denunce da parte del cliente”.

“In ogni caso siamo riusciti – conclude la segretaria nazionale – a costituire un team di avvocati, pronti ad assistere i nostri associati in caso di denunce o sanzioni”.

 

“Il green pass – spiegano gli avvocati Aldo Elia e Antonio Francesco Rizzuto – viola il regolamento dell’Unione europea ed è discriminatorio contro la persona.

Non si comprende perché solo Italia e Francia abbiano adottato questo sistema. Tuteleremo nelle sedi opportune chi verrà appunto discriminato”.

“La normativa che introduce il green pass – spiega l’avvocato Antonio Panella, del foro di Arezzo – può presentare alcuni profili di illegittimità, se non di incostituzionalità, in quanto vengono posti in essere trattamenti discriminatori. Si tratta di una forma di obbligo vaccinale velata.

Secondo la normativa, inoltre, i ristoratori sono obbligati a verificare l’esistenza del green pass: è una certificazione medica, che contiene dati sensibili di cui l’unico soggetto che può essere titolare del trattamento è il ministero della Salute.

Quindi effettivamente alcuni dati di illegittimità e incongruenza si riscontrano in merito a questa normativa”.

 

“Il controllo della documentazione sulla vaccinazione o sul tampone (da effettuare entro le 48 ore precedenti), viene delegato ai titolari o ai gestori delle strutture, che vi provvederenno con le modalità indicate dal dpcm adottato ai sensi dell’art. 9 del d.l. (si dice nel decreto).

Non e’, in realtà, stato emanato alcun dpcm che disciplini le modalità di verifica dei documenti, in relazione a quanto previsto anche dal Garante della privacy, per cui la richiesta del green pass potrebbe esporre chi la effettua a responsabilità sia in sede civile che penale.

Trattasi – è il commento dell’avvocato Pamela Calabrese, del foro di Taranto – di imposizione contraria a normativa europea, al Regolamento dell’Unione Europea che restringe la facoltà di richiesta del green pass solo a favore delle autorità sanitarie e di quelle aeroportuali e che entrerà in vigore il 12 agosto.

Il decreto sul green pass è norma inapplicabile a partire da questa data  in quanto in contrasto con norma di rango superiore.

È illegittimo perche’ contrasta con norma sovranazionale.

Proprietari e gestori dei locali non possono discriminare perché non si possiede un pass.

E chi lo fa, chi richiede i  dati sensibili è passibile, lo ripeto, di denuncia e possibile condanna al risarcimento del danno in sede civile.

Le forze dell’ordine possono solo identificarvi.

Non sono tenute ad altro e nel caso in cui dovessero essere elevate sanzioni a titolari/gestori o a clienti dei locali, le stesse potranno essere impugnate per le ragioni sopra esposte”.

 

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