Cronaca 25 Aprile 2021

Toscana zona gialla: le regole, il green pass e le riaperture graduali

toscana zona giallaLivorno 25 aprile 2021

Il presidente della Repubblica Stato Sergio Mattarella ha firmato il nuovo decreto del governo  Mario Draghi

Nel decreto sono contenute le norme per fronteggiare l’emergenza coronavirus a partire dall’ìultima settimana di aprile.

Sono previsti una serie di allentamenti rispetto alle precedenti restrizioni

Il decreto è  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore da lunedì prossimo, 26 aprile  fino al 31 luglio, salvo ulteriori nuovi provvedimenti.

 

Misure relative agli spostamenti

1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessita’ o per motivi di salute, nonche’ per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.

2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, e’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (dalle 05.00 alle 22.00) di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilita’ genitoriale e alle persone con disabilita’ o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e’ consentito nei territori nei quali si applicano le misure
stabilite per la zona rossa.

3. I provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, individuano i casi nei quali le
certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell’articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l’estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in
dipendenza dei medesimi spostamenti.

Ricordiamo che il green pass o certificazione verde è:

l’attestazione che può essere rilasciata a chi ha fatto il vaccino o a chi è guarito dal covid, oppure a chi ha effettuato un tampone antigenico o molecolare nelle 48 ore precedenti allo spostamento.

In caso di vaccinazione o di tampone viene rilasciato dalla struttura che ha effettuato la vaccinazione o il test, in caso di guarigione dal covid dall’ospedale nel quale si è stati ricoverati o dal medico di famiglia.

 

Attivita’ dei servizi di ristorazione

1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attivita’ dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti (05.00 – 220.00) adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020, nonche’ da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attivita’ dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

 

In pratica, Bar e ristoranti possono restare aperti fino alle ore 22 e, oltre al servizio da asporto e domicilio, potranno accogliere i clienti se dotati di uno spazio all’aperto.

Non sarà ancora possibile, anche in zona gialla, far colazione o prendere l’aperitivo al banco

Le bevande e i cibi  si consumano all’esterno con servizio al tavolo per quattro persone al massimo, a meno che non siano conviventi.

La distanza da rispettare sarà di un metro.

Per chi non vuole sedersi è sempre possibile l’asporto e la consumazione lontano dal locale.

 

Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanzam interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non puo’ essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo’ comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e’ possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche’ le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

La capienza consentita non puo’ essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo’ essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.

Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e’ possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la
presenza di pubblico.

3. In zona gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, puo’ essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all’aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all’aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o
competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario puo’ anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2. 4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.

 

Piscine, palestre e sport di squadra

1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attivita’ di piscine all’aperto in conformita’ a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ di palestre in conformita’ ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, e’ consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attivita’ sportiva anche di squadra e di contatto.

E’ comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.

 

Fiere, convegni e congressi

1. E’ consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilita’ di svolgere, anche in data anteriore, attivita’ preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.

L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma e’ comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.

3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresi’ consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

 

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attivita’ dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Resta ferma l’attivita’ dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita’ riabilitative e terapeutiche.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1, in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

 

 

 

 

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