Vicenda Bottai Perini: non era rissa, tutti assolti. Le motivazioni
Livorno 13 ottobre 2026
La giudice Martina Giorgianni stabilisce: nessuno dei contendenti che il 31 dicembre 2019 si è affrontato in piazza del Municipio ha dato vita a una rissa e tutti e quattro gli imputati sono stati assolti perchè il fatto non sussiste.
Con decreto del 28 ottobre 2024, il Pubblico Ministero ha disposto la citazione a comparire di Lenny BOTTAI, Alessandro PERINI, ed altre due persone
MOTIVI DELLA DECISIONE
.II presente procedimento trae origine da una lite occorsa il giorno 31 dicembre 2019 alle ore 12.45 circa, nei pressi del palazzo Comunale, sito in Via degli avvalorati a Livorno, tra
Alessandro Perini e Lenny Bottai,
La dinamica dei fitti è stata ricostruita principalmente visionando il filmato videoregistrato dalle telecamere di sorveglianza presenti m strada, nonché tramite le testimomanze rese dai soggetti presenti e intervenuti con l’intento di sedare gli animi.
II filmato riprende Lenny Bottai che, alla vista di Alessandro Perini, indirizza il suo passo verso il secondo e, una volta gli tira per due volte l’orecchio; Perini, invece, si limita a spingerlo per allontanarlo da sé. Pochi secondi dopo, mentre i due litigano aftierrandosi reciprocamente le braccia e allontanandosi l’uno dall’altro, interviene una persona che si frappone tra loro di modo da impedire che si colpiscano.
La lite prosegue per un paio di minuti e richiama sempre Più persone che si radunano intorno agli odierni imputati, fino quando non sopraggiunge un’automobile BMW dalla quale
scende una persona che si dirige verso Perini. Nel video si vede chiaramente che i due si allontanano di circa I metro e mezzo da tutte le altre persone.
Dalle testimonianze raccolte nel corso dell’istruttoria è emerso che l’uomo sceso dalla macchina è un conoscente di un familiare di Alessandro Perini. Nei secondi successivi, mentre l’uomo sceso dalla BMW e Alessandro Perini parlano tra loro a distanza di un metro e mezzo dagli altri, nuovamente Bottai si avvicina ai due e colpisce al viso Alessandro Perini, che per l’urto potta il capo all’indietro; immediatamente dopo, l’uomo accanto a Perini colpisce Bottai. A questo punto, la colluttazione coinvolge solo Bottai e l’uomo sceso dalla BMW per qualche
secondo, mentre Perini viene tenuto a distanza da un soggetto con la maglia rossa.
La versione resa da Bottai — secondo cui egli si sarebbe avvicinato a Perini per mostragli un’immagine sul teletbno, senza mai colpirlo al volto, Penni avrebbe “scansato indietro la testa”
e Baldini gli avrebbe poi sferrato un pugno — è smentita dalle immagini delle telecamere: si vede chiaramente che, nel primo momento in cui si Incontrano, Bottai prende pet l’orecchio Perini, cosi come altrettanto indubbio è che Bottai si avvicina nuovamente di proposito a Perini che si era allontanato e qualche istante dopo lo colpisce (sebbene non sia distinguibile il tipo di colpo inferto) tant’è che Perini porta il capo all’indietro.
Solo successivamente a questa aggressione, l’uomo sceso dalla BMW sferra un pugno all’indirizzo di Bottai. La circostanza che Bottai avesse in quel momento in mano il cellulare per mostrare qualcosa a Perini (come da quest’ultimo confermato) non esclude che il primo ha colpito il secondo, semmai rivela che l’intenzione non era quella di cagionare gravi lesioni.
Tale ricostruzione trova ulteriore contèrma in quanto riscontrato dagli agenti al momento del loro arrivo ( verbale degli atti descrittivi di tutti e situazioni redatto il 3 gennaio 2020 dalla Sezione di p.g. della Polizia Municipale): «il Signor Perini aveva una ferita alla narice e al labbro, il signor Bottai aveva delle alle mani che tamponava con dei fazzoletti, sul dorso della mano» (p. 4 trascrizioni udienza 16/04/2026 deposizione teste).
I fatti, cosi ricostruiti, non integrano la tipicità della thttispecie di cui all’art. 588 c.p. Con il termine “rissa” si intende lo scontro violento tra gruppi contrapposti o tra una persona
e un gruppo di almeno due persone, caratterizzato dall’intenzione di sopraffarsi a vicenda (Sez. 1, n. 570 del 21/06/1974, dep. 1975, Balconelli, Rv. 129084). Ai fini della configurabilità del
reato è, pertanto, necessaria la partecipazione di almeno tre persone (Sez. 5, n. 19962 del 30/01/2019, N. 275631).
L’accadimento in esame non presenta, tuttavia, tali connotati. Va, infatti, in primo luogo, esclusa qualsiasi forma di partecipazione violenta al fatto da parte dell’uomo con la maglia rossa, la cui condotta è inequivocabilmente orientata a sedare la lite, con la conseguenza che certamente lo scontro — ammesso che vi è stato — non è avvenuto tra gruppi
contrapposti.
La spinta che l’uomo con la maglia rossa dà a Perini ha come unico intento quello di impedire che lo scontro prosegua e ciò lo si desume chiaramente dal comportamento inattivo da lui tenuto per tutto il tempo dell’alterco.
Neppure uno scontro, caratterizzato dall’intenzione di sopraffarsi a vicenda, ha avuto luogo tra Lenny Bottai, da un lato, e Alessandro Perini e l’uomo sceso dall’auto, dall’altro lato, Basti notare che Alessandro Perini non ha mai colpito Lenny Bottai e, pertanto, non può dirsi animato dall’intento di sopraffarlo, mentre l’uomo intervenuto sceso dalla BMW è intervenuto, per reazione, a seguito del colpo che Bottai ha sferrato nei confronti di Perini.
Di conseguenza, né Alessandro Perini né l’uomo che ha difeso Perini possono dirsi rissanti, tale non potendo considerarsi certamente chi è vittima di un’aggressione e reagisce per ditendersi: in tal caso ditettano gli estremi del reato sia perché l’agressione non è reciproca, sia perché diverso è psicologico dell’aggressore rispetto all’aggrediti
Alla luce dei ruoli concretamente assunti da ciascuno degli odierni imputati nella vicenda, deve escludersi che abbia avuto luogo una rissa nel significato rilevante ai sensi dell’art. 588 c.p. E, infatti, Bottai ha colpito Perini e, dalle modalità della condotta, si ricava che lo abbia fatto con l’intento di sopraffarlo, essendo l’aggressione avviata sempre di sua iniziativa e mai come
reazione per difendersi. Di contro, Perini è vittima di un’agressione, non avendo mai sferrato alcun colpo all’indirizzo di Bottai. L’uomo sceso dalla BMW colpisce Bottai ma solo come reazione in difesa di Perini. L’uomo sceso dall’auto non ha partecipato allo scontro, ma ha semmai cercato di evitare che lo scontro avvenisse.
Neppure può ipotizzarsi una responsabilità di alcuno degli imputati per il reato di lesione personale in danno di Alessandro Perini. Come chiarito dalla guasprudenza, è configurabile il concorso di reati tra il delitto di lesione personale commesso da uno dei corissanti nel corso della contesa e l’ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell’art. 588, comma 2, c.p. , non potendo il primo ritenersi assorbito nel secondo in quanto non è progressivo rispetto ad esso, né rappresentando la fattispecie di cui all’art. 588, comma 2, C.p. un reato complesso rispetto a quella di cui all’art. 582 c.p. (Sez. 5, n. 32027 del 19/02/2014, Carrozzo, R”. 262171).
Ne deriva che il reato di cui all’art. 582 c.p. avrebbe dovuto essere autonomamente contestato dal pubblico ministero come fattispecie in concorso con l’art. 588, comma 2, C.p.,
non potendosi, per le ragioni anzidette, ritenere contestato come aggravante dell’art. 588 c.p. Pertanto, in assenza di contestazione del fatto materiale, non è dato al giudice indagare la
responsabilità penale, né è dovuta la trasmissione degli atti al p.m., essendo Ormai maturato il termine di prescrizione.
Visto Part. 530 c.p.p., assolve:
BOTTAI Lenny, PERINI Alessandro, l’uomo sceso dalla BMW e l’uomo con la maglia rossa assolti dal reato a loro ascritto perché il fatto non sussiste
