Antonio Morozzi, vice-presidente di Eufemia, ritorna sul tema della larghezza delle strade, portando un nuovo dato, proveniente da una corrispondenza col ministero dei Trasporti.
Scrive: “Al Signor Galligani o chi dell’attuale giunta comunale sappia darmi un riferimento ufficiale e documentato di quanto dichiarato più volte attraverso gli organi di informazione rispetto all’intervento del nuovo sistema della sosta urbano, cioè il fatto che sia stato dettato da prescrizioni indicate dal Corpo dei Vigili del Fuoco, cioè un documento ufficiale in cui facendo riferimento quale autorità le abbia trasmesse del su citato ed in base a quali”eventuali” nuove norme vigenti la larghezza delle carreggiate delle strade di quartiere sia passata dai 3,00 m indicati dal D.M. 5 novembre 2001, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” ai 3,50 m e più in taluni casi, che la gran parte delle strade già interessate dall’intervento hanno assunto.
(Allego corrispondenza con Ministero dei Trasporti in merito)
Al contrario di quanto asserito, allargare la carreggiata delle strade non può che aumentare la velocità dei veicoli e quindi rendere meno sicuri quartieri interessati, i pedoni ed i ciclisti che le percorrono (vedi articolo precedente) Clamorosamente si percorre un indirizzo diametralmente opposto alla costituzione di Zone 30 che hanno come fine specifico la vivibilità e la sicurezza dei quartieri!!!
Non si discute che la vostra scelta costituisce un vantaggio per gli interventi delle autoscale dei Vigili del Fuoco, ma non lo è per niente per il resto dei cittadini che vivono e percorrono i quartieri: diminuendo il numero dei parcheggi, facendo aumentare l’inquinamento atmosferico, mettendo in pericolo i ciclisti, rendendo soprattutto le vie ove sono presenti istituti scolastici più insicure..etc. etc.
Sperando di avere cortese e dettagliata risposta ufficiale”.
Antonio Morozzi
Mail inviata al Ministero dei trasporti:
Risposta del ministero:
In riferimento alla mail del 7.05.2018, qui pervenuta tramite Direzione Generale per la sicurezza stradale si fa presente quanto segue.
Le Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade di cui al D.M. 5 novembre 2001 non hanno subito modifiche, anche se le stesse sono state implementate con le norme funzionali e geometriche delle intersezioni stradali di cui al D.M. 19 aprile 2006.
Nello specifico si fa presente che la larghezza minima delle strade urbane di quartiere tipo E) è pari a m 3,00, tale larghezza minima aumenta a m 3,50 se la strada è percorsa da autobus e, nel caso di strada a senso unico con una sola corsia, la larghezza complessiva della corsia più le banchine deve essere non inferiore a m 5,50, incrementando la corsia fino ad un massimo di m 3,75 e riportando la differenza sulla banchina di destra.
Per quanto attiene la previsione di stalli blu a pagamento la normativa per la “regolamentazione della circolazione nei centri abitati” è contenuta nell’ art. 7 del codice della strada (D.lgs. 285/1992) si richiama in particolare il comma 1, lettera f) che indica che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, “stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane”, ed il comma 8 che stabilisce “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’ art3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”. (IL DIRETTORE GENERALE – Arch. Maria Lucia Conti)